Articolo tratto da farmacista33.it

In questi giorni è stato dato grande rilievo all’approvazione della legge regionale Puglia 11 aprile 2013, n. 10. Si tratta di una legge regionale di un solo articolo che ha il merito di mettere un punto fermo su di un aspetto che il legislatore del “Cresci Italia” aveva dimenticato: i termini entro i quali le farmacie assegnate debbono essere aperte. Mancando tale previsione verrebbero a cadere anche le motivazioni di urgenza a provvedere (ammesso che l’urgenza ci fosse) con la conseguenza di aggiungere un ulteriore profilo di potenziale incostituzionalità della norma liberalizzatrice in materia di farmacie.
Le regioni, Puglia compresa, avevano invero introdotto nei bandi il termine di sei mesi per l’apertura delle sedi, a pena di decadenza dall’assegnazione. La forma che nei bandi era stata usata era però generica ed eterogenea nelle varie regioni. Le ambiguità presenti facevano anche prevedere il sorgere di ulteriore contenzioso al momento della effettiva apertura delle farmacie. La regione Toscana faceva eccezione in quanto, già con l’art. 14 della legge regionale 16/2000, aveva previsto il termine di sei mesi per l’apertura, sempre a pena di decadenza. Ora alla Toscana si aggiunge la Puglia mentre, per le altre regioni, si auspica che provvedano con identica modalità. Una notazione è però indispensabile. Ancora una volta si differenziano le farmacie pubbliche da quelle private. La legge pugliese si rivolge infatti a tutte le farmacie assegnate a seguito di procedura concorsuale pubblica, dimenticandosi di stabilire un identico termine per le farmacie che sono state accettate in prelazione dai comuni o che lo saranno in seguito ai futuri provvedimenti comunali di revisione del numero delle farmacie. Molti sono infatti gli esempi di comuni che, nella spasmodica ricerca di una forma di gestione (sempre più difficile da trovare a fronte dei provvedimenti restrittivi nella gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica), non sono ancora riusciti a garantire l’effettiva apertura delle farmacie, anche a distanza di anni dall’accettazione.

Prof. Maurizio Cini