Siamo risultati assegnatari di una sede toscana cittadina, ma all’interno dei confini attuali non è reperibile nessun locale commerciale, neppure di minime dimensioni. All’inizio dello scorso anno, sperando di poter vincere proprio questa sede o una vicina, avevamo sollecitato il Comune a provvedere a una modifica peraltro modestissima in modo da ricomprendere in quelle due sedi qualche locale.

Il Comune aveva deliberato in senso favorevole (per 3 o 4 sedi di nuova istituzione all’interno dello stesso comune che si trovano più o meno nelle medesime condizioni), ma la Regione ha risposto negativamente sostenendo che, essendo ancora in via di espletamento il concorso, le sedi non potevano essere modificate.Ora che l’assegnazione è avvenuta, stiamo tornando alla carica presso il Comune perché ci pare un non senso lasciare le cose come stanno che infatti porterebbero inevitabilmente all’inattività della sede (e anche di altre) chissà per quanto tempo.

Qual è la nostra situazione dal punto di vista legale, considerato oltretutto che, per non essere esclusi dal concorso come avete chiarito anche voi molte volte, siamo stati costretti in questi giorni ad accettare la sede?

 

In questa vicenda, come in altre che sempre più frequentemente ci vengono segnalate, c’è dunque l’assoluta impossibilità di aprire l’esercizio all’interno degli attuali confini della sede di pertinenza per l’accertata e non equivoca assenza di qualunque locale commerciale.

Questa situazione di fatto impedisce pertanto agli interessati, per una causa indiscutibilmente di forza maggiore, il rispetto del termine di 30 giorni entro cui, quali assegnatari in via definitiva (avendo espresso formaleaccettazione) della sede, devono, tra l’altro, “indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio”, come precisa l’art. 9 del DPR 1275/71, di cui comunque – anche perché tornerà utile ai tanti vincitori che si trovano o troveranno in questa stessa situazione – riportiamo qui di seguito il testo integrale:

Il medico provinciale approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica ai concorrenti assieme alla sede assegnata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve altresì contenere l’invito rivolto ai concorrenti medesimi di far pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera, la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, con l’avvertenza che, in caso di mancata accettazione della sede assegnata entro l’anzidetto termine, non si può optare per altre sedi. Entro lo stesso termine, l’assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione, omissis. Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia all’accettazione”.

Naturalmente questa disposizione regolamentare deve ineludibilmente essere letta e/o interpretata coordinandola in ogni caso con il disposto dell’art. 11 del dl. Cresci Italia e con le norme del bando di concorso straordinario (toscano), e però sembra facile dedurre che – ferma l’ovvia sostituzione del “medico provinciale” con la Regione – il termine di 30 giorni non possa sicuramente decorrere né dall’avvenuta comunicazione regionale (mediante Pec) di assegnazione, né da quella di invio (mediante Pec) dell’accettazione da parte dell’assegnatario.

Stando infatti all’art. 9, che per quest’aspetto non può ritenersi modificato da alcuna norma sopravvenuta, il termine può decorrere soltanto dalla data di ricevimento della comunicazione (evidentemente diversa dalla precedente, e da inviare non più con Pec, ma a mezzo raccomandata, ovvero pubblicare direttamente sul BURT) con la quale ‑ attenzione –all’assegnatario‑accettante siano rese formalmente note tutte le “prescrizioni”, il cui mancato adempimento entro 30 giorni “equivale a rinunzia all’assegnazione”.

Ci pare quindi che nella fattispecie – come in tutte le fattispecie di assegnazione delle farmacie a seguito dei 21 concorsi straordinari – la Regione Toscana (o, meno verosimilmente, il Comune) dovrà inviare o far pervenire o comunque rendere nota in uno dei modi sopra indicati a Voi, come a tutti gli assegnatari-accettanti, la comunicazione di cui sopra e che, conseguentemente, soltanto dalla data del suo ricevimento, ovvero dalla data della conseguita sua pubblicità, possa legittimamente decorrere il termine di 30 giorni entro cui debbano essere adempiute le “prescrizioni” a pena di “rinunzia all’assegnazione”.

Senonché, Voi non potrete certo far fronte alla “prescrizione” riguardante l’indicazione degli “estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio”, semplicemente perché, come riferite, all’interno degli attuali confini della sede assegnataVi non sono rinvenibili locali da adibire all’esercizio di una qualunque attività commerciale.

Per di più e per la stessa ragione – laddove Voi non foste ritenuti, quel che d’altronde riteniamo davvero improbabile, “rinunciatari” all’assegnazione per la mancata individuazione e indicazione del locale entro il termine predetto – finireste comunque per incappare nell’art. 12 del bando toscano che, come noto, sancisce al pari di tutti gli altri bandi l’esclusione dalla graduatoria e anzi, stando proprio al bando toscano, la  decadenza dall’assegnazione per (lett. e) “mancata apertura della farmacia nei termini previsti dall’art. 14 della L.R. n. 16/2000” (sei mesi dalla pubblicazione su BURT del provvedimento regionale di assegnazione).

Oltre ai danni – rilevanti come palesemente ingiusti – che da questo scenario Vi deriverebbero certamente, ne risulterebbero penalizzati in modo chissà per quanto tempo irreparabile anche e soprattutto gli interessi pubblici sottesi come noto all’istituzione e alla collocazione sul territorio di una qualsiasi sede farmaceutica, dato che, anche in presenza di una proroga “benevolmente” concessa dalla Regione e/o dal Comune, la sede resterebbe a lungo inattivabile, vanificando così anche uno degli obiettivi persino dichiarati nell’art. 11 del dl. Cresci Italia, quello cioè di “favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”.

D’altra parte se nel 2012, in fase cioè di revisione straordinaria della p.o., il Comune individuò la porzione territoriale corrispondente alla sede in argomento come bisognosa di assistenza farmaceutica, è necessario che tale assistenza sia effettiva e l’interesse pubblico non sia compromesso dall’assenza di locali, e fa dunque ora carico proprio alla Giunta comunale – verificata, ove del caso, con adeguata attività istruttoria l’inesistenza assoluta di locali all’interno degli attuali confini della sede – intervenire su questi ultimi con la massima sollecitudine, perciò in occasione dell’imminente revisione ordinaria della p.o. del comune, o piuttosto, per evitare ulteriori ritardi, con apposito provvedimento che replichi in sostanza (se abbiamo ben compreso) quello già adottato e su cui torneremo tra un momento.

La soluzione sembra d’altronde oggi presentarsi di agevole e pronta adozione, perché, secondo quanto ci avete precisato, sul lato di una via –opposto a quello che segna attualmente uno dei confini della circoscrizione – avete individuato un locale commerciale il cui proprietario si è dichiarato disponibile a concederlo in locazione ad uso farmacia, e perciò si rende indifferibile modificare l’area territoriale di riferimento della sede in modo che comprenda, diversamente da oggi, ambo i lati della via in questione.

È vero che, come riferite, la Giunta comunale aveva tentato oltre un anno fa di modificare con una specifica deliberazione i confini di alcune delle sedi neoistituite proprio per avervi rilevato la presenza di soli immobili ad uso residenziale, quel che avrebbe evidentemente reso gravoso il reperimento di un locale nel quale insediare le  farmacie assegnate; come è anche vero però che la Regione ha dichiarato l’impossibilità, a suo avviso, di recepire le diverse perimetrazioni proposte essendo state già pubblicate in allegato al bando di concorso quelle originariamente disposte in sede di revisione straordinaria.

Ma, se pure il rifiuto regionale avrebbe forse (e sottolineiamo forse) potuto in quel momento avere un minimo fondamento, perché – secondo la tesi fiorentina – si sarebbe reso imprescindibile dare l’opportunità a tutti i concorrenti di scegliere la sede sulla base dei dati conosciuti, queste ragioni (trascurando ancora la loro ragionevolezza e legittimità) devono ora intendersi integralmente cadute, considerato che la sede di cui parliamo, al pari probabilmente delle altre pure ritenute “inattivabili”, è stata ormai a Voi assegnata e da Voi formalmente accettata.

Ci pare insomma incontestabile che sia definitivamente venuto meno, per ciò stesso, anche l’ostacolo un po’ fumoso ravvisato dalla Regione che almeno oggi non può quindi essere minimamente frapposto.

Ben diversamente, pertanto, deve in questo momento senz’altro prevalere –a tacere di ulteriori considerazioni – l’esigenza irrinunciabile dell’apertura di una farmacia per il rilevante interesse pubblico inerente, come già osservato, alla necessità di assicurare la migliore assistenza farmaceutica anche nella zona di pertinenza della sede a Voi assegnata.

Abbiamo voluto affrontare adeguatamente questo argomento, perché si sta rivelando, come accennato e come del resto si paventava, un tema molto delicato, che – tenuto conto del modo e dei criteri di individuazione, collocazione e configurazione territoriale di un buon numero di sedi neoistituite a seguito delle revisioni straordinarie –  sembra purtroppo destinato a presentarsi in non poche circostanze.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl