Il TAR della Liguria, secondo quel che abbiamo letto, ha respinto il ricorso contro la graduatoria. Che ne pensate?

Via libera dunque, questo è sicuro,  allo svolgimento delle fasi successive ai primi interpelli nel concorso ligure, che d’altra parte era stato nel concreto “interrotto” non per un’ordinanza di sospensione della graduatoria da parte del Tar Liguria (come si è letto da qualche parte), ma per una scelta pragmatica della Regione a seguito della decisione dei giudici genovesi di estendere il contraddittorio – in un ricorso contro la graduatoria – a tutti i primi 85 concorrenti (tante quante erano le sedi a concorso).

Per la verità, annotando brevemente questo provvedimento, avevamo sollevato qualche perplessità sui motivi del ricorso e anzi sulla stessa decisione di integrare il contraddittorio, anche perché con criteri così “prudenziali” il contraddittorio rischia di essere integrato allo stesso modo praticamente in tutti i ricorsi contro le graduatorie, con le conseguenze che abbiamo appena visto.

Il rigetto integrale dell’impugnativa non può allora sorprendere, e però – se pure la sentenza di merito del Tar ligure (n. 883 del 5/11/2015) fornisce ai vari interrogativi del ricorrente risposte abbastanza scontate e più o meno tutte condivisibili –  alcune sono di elevato interesse generale (d’altronde erano quelle più attese anche dai partecipanti agli altri concorsi) e quindi vale la pena soffermarcisi un momento di più.

Ci riferiamo alla ribadita legittimità delle clausole del bando ligure – comune a tutti gli altri bandi – che prevedono la regola spietata su cui ci siamo intrattenuti più volte.

Si tratta del meccanismo, ben conosciuto e avversato sostanzialmente dalla generalità dei concorrenti (a parte ovviamente chi si è classificato ai primissimi posti…), secondo il quale l’assegnatario a seguito del primo interpello – costretto a pena di esclusione dalla procedura, dapprima, a indicare un numero di sedi esattamente corrispondente alla sua posizione in graduatoria e, successivamente, ad accettare o rifiutare quella assegnatagli – non ha alcuna possibilità di rientrare in gioco (o entrarvi per la prima volta) nella seconda tornata.

In particolare, infatti, quest’ultima riguarderà proprio le sedi resesi disponibili per i “secondi interpellati” a seguito di mancate o incomplete risposte al primo interpello, o per effetto di mancate e/o intempestive accettazioni da parte dei “primi interpellati” delle sedi loro assegnate; e anzi, restando al concorso ligure,  le sedi non assegnate e/o non accettate nella prima tornata, e destinate perciò al secondo interpello, si sono rivelate più o meno il doppio di quelle accettate e sono quindi parecchie le sedi in predicato di essere “offerte” in assegnazione in seconda battuta (anche se la loro accettazione, visti i precedenti, sembra tutt’altro che sicura…).

Comunque, la pur indiscutibile “antimeritocraticità” del criterio – che può talora finire per privilegiare nei fatti i primi dei “secondi interpellati” piuttosto che gli ultimi dei “primi interpellati” – è stata a suo tempo oggetto di ampia analisi, anche sotto il profilo della sua costituzionalità, da altri giudici amministrativi che hanno però considerato questa opzione legislativa (che si rinviene nell’art. 2 della l. 389/99, prima ancora che nel comma 6 dell’art.  11 del dl. Cresci Italia) pienamente rispondente al principio di buon andamento dell’azione amministrativa perché ispirata alle esigenze di assicurare l’attuazione della procedura di assegnazione delle sedi con modalità di tempismo e di celerità.

In sostanza anche il Tar ligure – ed evidentemente a maggior ragione, tenuto conto che stiamo parlando di concorsi che la norma definisce addirittura “straordinari” – richiama queste stesse notazioni, osservando che tale meccanismo realizza un “giusto contemperamento tra le esigenze pubbliche prevalenti di economicità e speditezza del procedimento amministrativo di copertura delle sedi farmaceutiche vacanti, da un lato, e quelle private di aspirazione ad una sede confacente, dall’altro“.

La sentenza sorvola invece sulla censura di illegittimità – ritenendo verosimilmente implicito il suo rigetto proprio nell’osservazione ora riportata – della clausola che impone, in risposta al primo (ma anche al secondo, al terzo, ecc.) interpello, l’indicazione di un numero di sedi pari a quello della posizione in graduatoria.

Ma qui forse abbiamo avuto torto noi a dubitare sin dall’inizio della legittimità della prescrizione, perché è invece probabilmente corretto inquadrarla tra le disposizioni di natura regolamentare che operano negli spazi lasciati liberi dalla legge e dunque praeter e non contra legem.

Quanto agli altri temi trattati dalla sentenza, sottolineiamo in particolare: a) l’affermazione del Tar circa la legittimità sia dell’esclusione del concorrente che nella domanda di partecipazione abbia omesso l’indicazione della Pec, come dell’adozione da parte della Giunta regionale dell’intera sequenza provvedimentale indizione concorso–nomina commissione–approvazione graduatoria; b) la ritenuta ammissibilità di un’impugnativa proposta da uno solo dei componenti la compagine partecipante al concorso “per la gestione associata”, essendo ognuno di loro – quale “membro di un’associazione temporanea” che del resto non è ancora “un’entità giuridica autonoma” – legittimato a ricorrere (anche) individualmente contro gli atti della procedura concorsuale.

Ma la vera importanza della sentenza genovese, almeno per noi, sta nell’aver (ri)affrontato – per la prima volta con riguardo a un concorso straordinario – una vicenda non solo discutibile ma certo discussa da quasi vent’anni, anche se poi il Tar l’ha decisa (inevitabilmente, va precisato) senza discostarsi dalla giurisprudenza precedente.

Né crediamo che il Consiglio di Stato possa pensarla diversamente.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl