Le 7 sedi neo-istituite a Latina:

il Tar Lazio presenta il conto alla Regione

 

Su ricorso di un titolare di farmacia di Latina (che peraltro non aveva impugnato il provvedimento di revisione straordinaria della p.o. del 2012), il Tar Lazio – Sez Latina, con ordinanza n. 168 del 9 giugno u.s., ha sospeso l’efficacia della Determinazione della Regione Lazio prot. G01640 del 26/2/2016, il cui allegato B) contiene l’elenco e la descrizione delle 274 sedi farmaceutiche laziali complessivamente messe a concorso e l’allegato A) l’elenco di quelle sub judice, in cui figurano/figuravano anche le 7 istituite a Latina.

Nella Sediva news del 26/02/2016, analizzando brevemente questa “determina” regionale, abbiamo scritto così:

“… dobbiamo sottolineare, esemplificando sugli errori accennati, che le 7 sedi neoistituite nel comune di Latina non possono minimamente figurare nell’elenco di quelle da offrire ai primi interpellati neppure tra le sedi sub judice.

Invero, il provvedimento che le ha istituite è stato annullato dal Tar Lazio con una sentenza che è stata bensì appellata al Consiglio di Stato, senza tuttavia richiesta di sospensiva; è quindi una sentenza pienamente esecutiva che in questo momento rende le 7 sedi giuridicamente non più esistenti nella pianta organica del capoluogo pontino e per ciò stesso non assegnabili a nessun concorrente.

La Regione, pertanto, dovrà provvedere immediatamente alla rettifica”.

Ben diversamente, la Regione non soltanto non ha “rettificato” alcunché, ma ha proceduto quasi con arroganza per la sua strada, dichiarando anzi – nella corrispondenza intercorsa con alcuni vincitori e i loro legali – che le 7 sedi di Latina sarebbero state senz’altro oggetto anch’esse di assegnazione, sia pure sub judice, assumendo che il Consiglio di Stato avrebbe ben presto annullato la sentenza del Tar di Latina.

Come vediamo, invece, i giudici pontini hanno ora giustiziato una scelta tanto disgraziata, scatenando conseguenze che in questo momento è persino difficile inquadrare adeguatamente.

Intanto, nonostante l’ordinanza del Tar abbia tout court sospeso “anche la determina impugnata”, dobbiamo credere che la sospensione debba intendersi operare “in parte qua” (perché così gravata di ricorso), dunque circoscritta appunto alle sole 7 sedi, anche se almeno qualche fievolissimo dubbio è purtroppo lecito.

In ogni caso, ed eccoci al punto, anch’esse sono state (tutte?) assegnate ai primi interpellati e (tutte?) da loro accettate, e quindi oggi la domanda é:

  • la Regione può/deve procedere all’assegnazione definitiva di tutte le altre sedi, escluse pertanto quelle di Latina, attendendo per queste l’ipotetico repechage da parte del Consiglio di Stato in riforma dell’originaria sentenza del Tar?
  • o può/deve annullare l’intera fase espletata finora e riavviare immediatamente i primi interpelli sempre escludendo le 7 sedi, così ripartendo in pratica da zero?
  • o, infine, può/deve arrestare allo status quo la procedura senza provvedere ad alcuna assegnazione definitiva, anche qui in attesa di un provvedimento salvifico del Supremo Consesso amministrativo?

Qualunque soluzione presceglierà però la Regione (ma potrebbe anche esserne configurabile una quarta o una quinta, che in questo momento potremmo non riuscire a cogliere), i funzionari laziali rischiano di dover fronteggiare iniziative giudiziarie non da poco.

Si può forse pensare che la seconda delle tre soluzioni indicate sia magari quella tecnicamente meno eretica, ma anch’essa si rivelerebbe certamente foriera di scenari difficili da gestire sotto parecchi profili, perché riporterebbe tutti gli interpellati (che di numero scenderebbero evidentemente da 274 a 267) sulla linea di partenza, ma al tempo permetterebbe loro una “rivisitazione” dell’originario proprio ordine delle preferenze che nel concreto potrà però consentire ai vincitori di tener conto non soltanto della soppressione dall’elenco delle sedi di Latina, ma anche di un’eventuale diversa valutazione (alla luce di alcuni riscontri sullo “stato dei luoghi”) delle sedi assegnate e accettate a seguito dell’interpello già espletato.

La terza avrebbe il pregio, posto che sia un pregio, di lasciare le cose come stanno fino all’auspicata (dalla Regione) sentenza di annullamento

[ma, più ragionevolmente, sarà semmai un’ordinanza di sospensione, sempreché qualcuno ne faccia istanza al CdS] della decisione del Tar di Latina; ma avrebbe il grave difetto di prolungare l’agonia per almeno altri 7/8 mesi, con l’inevitabile ulteriore perdita di chances per i tanti assegnatari/accettanti (che, se non sbagliamo, dovrebbero essere più di 200).

Quanto, infine, alla prima soluzione, certo non metterebbe del tutto al riparo la Regione dalle conseguenze che l’attendono, ma perlomeno dovrebbe vedersela solo con i 7 assegnatari delle sedi di Latina, specie nel caso in cui finissero per essere catapultati nel secondo interpello per aver indicato, in risposta al primo, una o più delle sedi colpevolmente inserite tra quelle sub judice invece che escluse ab origine dall’elenco delle sedi oggetto di preferenze.

Indubbiamente, anche se soltanto in 7, costoro potrebbero – e sarebbe comprensibile – sollevare un polverone gigantesco, a meno che in un tempo non lontanissimo si risolvesse la vicenda al Consiglio di Stato “restituendo” loro le 7 sedi; in tale evenienza, infatti, ferma anche qui per le sette compagini vincitrici una qualche perdita di chances, alla fine del calvario tutti gli odierni assegnatari avrebbero raccolto quanto seminato in questo primo interpello appena perfezionato.

Come si vede, in definitiva, potranno essere in molti – concorrenti e funzionari laziali – a dover pagare per questa sciagurata scelta regionale, che d’altra parte anche un giovane laureato in legge avrebbe probabilmente evitato, rinviando comunque (piaccia o non piaccia un tale rimedio) l’assegnazione delle 7 sedi “trasferendole”, sempreché a quel momento ne ricorrano i presupposti, al secondo interpello.

Questo articolo sul Concorso Straordinario Farmacie è stato redatto dallo Studio Associato Bacigalupo – Lucidi Sediva Srl