Concorso, esclusa doppia assegnazione in due Regioni

Articolo dell’Avv.Rodolfo Pacifico tratto da farmacia33.it

La partecipazione al concorso straordinario in due Regioni, consentita dal bando al fine di favorire l’accesso alla titolarità di farmacie, non implica la possibilità di una duplice assegnazione di sedi in capo al medesimo concorrente

La possibilità di partecipare al concorso straordinario in due Regioni risponde alla finalità di ampliare al massimo le chance di partecipazione e quindi di favorire l’accesso alla titolarità di farmacie di un più ampio numero di aspiranti, ma non implica anche la possibilità di una duplice assegnazione di sedi in capo al medesimo concorrente. In questi termini il Tar Calabria – Catanzaro, chiamato a giudicare la legittimità di un decreto dirigenziale della Regione Calabria nella parte in cui ha impedito al farmacista «di divenire titolare o comunque di possedere contemporaneamente quote societarie in due associazioni farmaceutiche».

Nel concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, il ricorrente in gestione associata con altri professionisti in raggruppamento otteneva l’aggiudicazione con relativa accettazione della struttura attribuita in via definitiva. Avendo partecipato anche per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Sicilia, impugnava il provvedimento dirigenziale regionale ritenuto illegittimo in quanto introduttivo del principio della “contitolarità individuale” (in ritenuta violazione dell’art. 7 L. n. 362 del 1991) e il divieto di possedere quote societarie in associazioni farmaceutiche, per chi è già titolare di altra sede farmaceutica (c.d. divieto di cumulo di due o più autorizzazioni in capo a una sola persona fisica o ad una singola società). 

Il Tar, rigettando il ricorso proposto, ha inoltre potuto precisare che il principio di fondo resta immutato anche a seguito dell’entrata in vigore delle norme di cui all’articolo 1, comma 158, della L. n. 124 del 2017, il quale, nello stabilire che «i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 7 della L. 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del Codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma», non può che riferirsi ai soli casi di società per azioni che controllano altre società (disciplinati, per l’appunto, dall’art. 2359 del Codice civile), lasciando quindi fuori dal proprio campo operativo le persone fisiche e le società di persone titolari di farmacia.