Ho partecipato al concorso per l’assegnazione  di farmacie in forma associata nel Lazio. Al momento dell’ uscita del bando e della partecipazione al concorso mi trovavo nella posizione di semplice farmacista collaboratore; l’associazione con gli altri due colleghi risulta vincitrice di una sede. Qualche mese dopo la presentazione della domanda al concorso ho però rilevato una piccola quota di una farmacia in veste di socio accomandante. Nel bando è riportato nell’art. 2 che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda  si dichiara di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni e che tale condizione deve permanere fino al momento dell’assegnazione della sede. Nella posizione in cui mi trovo ora ci è quindi preclusa l’assegnazione?  E vendere la quota equivarrebbe a vendere una farmacia e cadere dunque nella preclusione decennale?

Il bando di concorso della Regione Lazio prevede all’art. 12, tra le cause di esclusione dalla graduatoria, la mancanza di uno dei requisiti per l’ammissione al concorso emersa successivamente all’interpello, e quell’”emersa” ci pare lasci intendere che tale disposizione riguardi le preclusioni originarie o il venir meno delle condizioni di partecipazione, che, sussistenti ancor prima dell’interpello, siano affiorate solo successivamente, quindi esattamente la fattispecie che La riguarda.

L’acquisto di una quota pur minima di una sas – operato nelle more dell’espletamento del concorso (sempreché non si tratti di una sas titolare di  farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria) – dovrebbe  pertanto aver fatto venir meno una delle condizioni soggettive contemplate dall’art. 2 dello stesso bando per l’ammissione o, come in questo caso, per la permanenza nella procedura concorsuale.

Quando “emergerà” davvero questa vicenda, Lei, unitamente ai Suoi “associati”, dovrebbe essere perciò escluso dal concorso; e questo anche nell’ipotesi in cui provvedesse a cedere in tutta fretta la quota sociale acquisita, proprio per la mancata conservazione – fino alla data di pubblicazione della graduatoria – di tutte le condizioni soggettive di partecipazione al concorso.

Quindi, il problema per Lei non nascerebbe certo dalla cessione della quota  – in ogni caso non equiparabile minimamente alla cessione di una farmacia e dunque di per sé non  comportante la preclusione decennale – ma appunto dalla sua acquisizione nel corso della procedura.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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