articolo tratto da farmaciavirtuale.it
Chiedo l’opinione in merito alle cause di esclusione della graduatoria per mancanza di uno dei requisiti di ammissione emersa successivamente all’interpello. La posizione di socio di società titolare di farmacia urbana: – può essere posseduta dopo la data di scadenza del bando e quindi durante la procedura concorsuale
– può essere posseduta solo dopo che si è conclusa la procedura concorsuale con la pubblicazione della graduatoria
– oppure non deve essere posseduta fino al momento dell’assegnazione della sede L’unico requisito espressamente riportato nei bandi che deve permanere fino al momento dell’assegnazione della sede è quello di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni.
Il vincitore in forma associata, se non vuole incappare in una causa di esclusione dal concorso, può acquisire la quota di una società titolare di farmacia (anche urbana) soltanto dopo la pubblicazione della graduatoria, quindi alla conclusione della procedura concorsuale. Non è dunque necessario, come abbiamo osservato in parecchie circostanze, che egli attenda l’assegnazione e/o l’accettazione della sede. Naturalmente, nel caso – per noi del tutto ipotetico – che la Regione e/o il Comune e/o il giudice amministrativo condividano la tesi della contitolarità affermata dalla famosa nota ministeriale, il possesso della quota gli impedirebbe di partecipare alla formazione della società con i co-vincitori.
La risposta al quesito posto è stata data dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl
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