Con il ddl Concorrenza diventa legittima la società di capitali anche tra i vincitori in forma associata, ma quanto alle incompatibilità…- QUESITO

 

Io e due miei colleghi siamo risultati vincitori di una sede farmaceutica e siamo in attesa di assegnazione.
Se dovesse entrare in vigore il DDL concorrenza, sarebbe possibile costituire una società di capitali? E in questo caso, se io partecipassi solo come socio di capitale, sussisterebbe comunque l’incompatibilità con un’altra attività lavorativa? Già da tre anni mi sono trasferita in un’altra regione dove lavoro come farmacista presso una parafarmacia e non vorrei rinunciare al mio impiego che oltretutto è a tempo indeterminato.

Gli assegnatari in forma associata di una sede possono, anzi devono costituire tra loro una società che in questo momento può essere soltanto di persone e quindi assumere la forma di una snc o, come a noi pare, di una sas.
La società sarà investita come tale della titolarità della farmacia e perciò anche della sua gestione commerciale, ma le sarà ascrivibile soltanto quest’ultima nel caso in cui l’amministrazione competente al rilascio del provvedimento (Comune, Asl ovvero organi regionali locali o centrali) ritenesse – facendo proprie le sciagurate costruzioni ministeriali/emiliane/laziali – di dover riconoscere il diritto d’esercizio personalmente ai covincitori, e dunque congiuntamente/disgiuntamente e/o pro quota e/o pro indiviso tra loro.

La società di capitali
Senonché, come sapete tutti, sembra molto vicina – ci piaccia o non ci piaccia – l’approvazione definitiva e anche l’entrata in vigore del ddl. Concorrenza, e perciò anche della disposizione che, a modifica e/o integrazione del comma 1 dell’art. 7 della l. 362/91, innesta tra i “titolari dell’esercizio della farmacia privata” anche le “società di capitali”.
Se pertanto, quando verrà il momento del rilascio a vs. favore del provvedimento di immissione nel diritto d’esercizio della farmacia relativa alla sede assegnatavi, quella disposizione sarà già in vigore, non c’è ragione perché vi venga interdetta la costituzione di una srl invece che di una snc o sas.
E allora in tale evenienza sarà la srl – la cui compagine sociale tuttavia, si badi bene, non potrà annoverare “capitalisti puri” che non siano farmacisti, perché dovrà essere composta (almeno per tre anni, evidentemente) dai soli covincitori e in regime di “parietarietà” tra loro, come prescrive il comma 7 dell’art. 11 del decreto Crescitalia – a poter/dover assumere la titolarità e la gestione dell’esercizio, ovvero (ma non è il vs. caso perché non siete risultati vincitori né in Emilia né nel Lazio) soltanto la gestione.
Anzi, se a qualcuno può interessare, nelle ipotesi in cui la titolarità sia riconosciuta alle persone fisiche dei covincitori non dovrebbero – anche laddove il ddl. Concorrenza non sia ancora entrato o non entri affatto in vigore – frapporsi ostacoli veramente insuperabili alla costituzione di una srl per la sola gestione della farmacia.
Tornando però al quesito, se voi foste chiamati a costituire la società prima dell’approvazione definitiva del provvedimento e quindi tenuti a formare una snc o sas, non sembra possa esservi impedita – cammin facendo, cioè dopo l’eventuale entrata in vigore del ddl. – la sua trasformazione in società di capitali che perciò è un’opzione che crediamo di dover ascrivere a tutti i vincitori in forma associata, in qualsiasi tempo siano stati o saranno immessi nella titolarità della farmacia conseguita.
Ma per la verità a voi parrebbe interessare soprattutto una risposta affermativa al secondo vs. interrogativo, quello degli effetti – che auspicate per voi favorevoli – che dal provvedimento sulla Concorrenza deriverebbero sulla griglia delle disposizioni relative alle figure di incompatibilità con lo status di socio contemplate sub b) e c) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91, le quali, come precisa il nuovo testo del secondo periodo del comma 2 dell’art. 7, “si applicano, per quanto compatibili”.
Ricordiamo infatti incidentalmente che l’attuale disposto sub a) del comma 1 (“con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco”) nel testo del ddl. approvato dalla Camera e tornato ora al Senato scompare, perché il nuovo comma 2 dell’art. 7 sancisce direttamente l’incompatibilità tra la partecipazione alle società (di capitali o di persone) titolari di farmacia e “qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”, rendendo così opportuna, quantomeno per contenere l’enorme disordine (espositivo e non solo) del testo del provvedimento, la soppressione dell’odierno punto sub a).

Le figure di incompatibilità
Naturalmente resta però del tutto irrisolto il serio problema della sorte delle incompatibilità indicate sub b) e c) che, come abbiamo visto, il ddl. mantiene in vita “per quanto compatibili”, perciò lavandosene brillantemente le mani.
Viene dunque rimesso in sostanza al Consiglio di Stato il fardello niente male di far luce, ma chissà in quanto tempo, su quali figure sopravvivano, e quali no, all’estensione alle società di capitali del diritto di assumere la titolarità (o anche soltanto “controllare, direttamente o indirettamente”) di farmacie sia pure con il limite – per la singola società, di capitali o di persone – del “20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma” (quindi, per portare un esempio quasi esilarante, “non più” di 300 farmacie nel Lazio!).
Anche il Servizio Studi del Senato aveva a suo tempo rilevato che – tenuto conto della (verosimile) piena sopravvivenza [questa pertanto era/é l’idea di quell’Ufficio …] delle disposizioni dettate dall’art. 8 sull’incompatibilità con l’assunzione della veste di socio in una “società di gestione di farmacie private” (sic !) per il titolare, il gestore provvisorio, ecc. di “altra farmacia” – sarebbe stato “opportuno chiarire i termini” di applicazione di tali ipotesi di incompatibilità “nonché, sotto il profilo redazionale, accorpare in un unico articolo le norme sulle incompatibilità (le quali, in base alle novelle, risulterebbero suddivise tra gli artt. 7 e 8 della l. n. 362 del 1991 e successive modificazioni)”.
Su questo si era probabilmente tutti d’accordo, ma fin dall’inizio abbiamo creduto ben poco che le Commissioni o l’Aula di Palazzo Madama si sarebbero presa la briga, e soprattutto la responsabilità sia tecnico-giuridica che in realtà anche politica, di procedere a un accorpamento che era e resta comunque molto complicato non tanto “sotto il profilo redazionale” quanto sul ben più rilevante diritto sostanziale.

 

Risolverà tutto il CdS ?
L’invito dei funzionari non è stato infatti raccolto né al Senato e neppure alla Camera e non pensiamo minimamente che le cose possano cambiare nella fase di (possibile) ultima lettura del provvedimento e allora, come accennato, sarà la giustizia amministrativa – con un lavoro che si preannuncia impegnativo – a dover dipanare questa enorme matassa delle incompatibilità, che può rivelarsi ancor più inestricabile ove ci si chieda se le varie figure sub b) e c), e naturalmente anche quelle del nuovo comma 2 dell’art. 7, riguardino soltanto i soci delle società titolari di farmacia o anche quelli di società che controllino direttamente o indirettamente queste ultime.
Con queste notazioni ci pare di aver risposto anche agli altri interrogativi che pone il quesito: qualcuno di voi può anche essere un semplice “socio di capitale” ma questo non lo sottrae per nulla, almeno al momento, dalle ipotesi di incompatibilità previste sub b) e c) e quindi nessuno di voi potrebbe conservare impunemente un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
La vicenda, come detto, è però tutta da scrivere o riscrivere, anche se ci vorrà parecchio tempo e del resto non è materia su cui poter legiferare allegramente con disposizioni innestate qua e là in un qualunque provvedimento destinato magari ad altre finalità.

Questo articolo sul Concorso Straordinario Farmacie è stato redatto dallo Studio Associato Bacigalupo – Lucidi Sediva Srl