Concorsi: Puglia (e il caso di San Severo), Lombardia (annullato l’interpello), Lazio (idem), Molise, Campania e Bolzano
- Puglia
La Regione ha sinora emesso soltanto alcuni (ci pare 7) dei provvedimenti di assegnazione definitiva, scegliendo di adottare per ogni sede farmaceutica uno specifico atto dirigenziale; le altre assegnazioni definitive seguiranno via via, mentre una recente nota regionale ha posto il delicato problema di cui abbiamo parlato nella Sediva News del 03.03.2016 [“Il primo no di una Regione (Emilia Romagna) alla tesi pro-rurali – L’impennata (neppure troppo suggestiva) della Puglia contro la duplice assegnazione”] e sul quale comunque torneremo molto presto.
Oggi vogliamo invece dar conto di un recentissimo, e molto istruttivo per i concorrenti, provvedimento del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 802 del 10/03/16, ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza del Tar Puglia n. 115/2016, che aveva rigettato il ricorso di alcuni titolari di farmacia del comune contro la mancata soppressione dalla p.o. di una sede che nella revisione ordinaria del 2014 – sulla base, peraltro molto discutibile, dei dati Istat al 31/12 dello stesso anno – era risultata soprannumeraria in conseguenza del decremento demografico rispetto ai dati al 31/12/2010.
Si trattava della 17ª sede di San Severo che era stata istituita a seguito della revisione straordinaria unitamente alla 15ª e alla 16ª, ma diversamente da queste con il quorum inferiore a quello pieno di 1:3300.
La sentenza del Tar aveva evidentemente comportato anche la mancata esclusione dal primo interpello – richiesta dai ricorrenti – di tale sede, che pertanto, liberata dalla pronuncia dei giudici baresi, è stata anch’essa inserita nell’elenco delle sedi disponibili per i primi interpellati.
L’ordinanza del CdS, quindi, ribadisce la legittimità “per il momento” dell’eventuale sua assegnazione a uno dei concorrenti, sempreché indicata in risposta all’interpello e da qualcuno di loro accettata.
Abbiamo detto “per il momento”, perché il Consiglio di Stato potrebbe pur sempre riformare la decisione del Tar e sottrarre in extremis anche tale sede, ma questa volta definitivamente, agli ipotetici assegnatari.
E non è un’evenienza del tutto peregrina, dato che in un’ordinanza di qualche giorno prima (n. 601 del 25/02/16) il CdS aveva deciso diversamente – sospendendo l’interpello limitatamente alla 6ª sede di Valenzano – in una fattispecie che, se non sbagliamo, si presentava abbastanza sovrapponibile a quella di San Severo [in ogni caso, chi vuol saperne di più potrà consultare le Sediva news del 12 e del 26 febbraio 2016].
Infatti, ambedue le vicende riguardavano un caso di mancata soppressione di una sede soprannumeraria (la 6ª di Valenzano, anch’essa istituita con il quorum non pieno, e, come detto, la 17ª di San Severo) in fase di prima revisione ordinaria della p.o.: in entrambe le circostanze il Tar aveva respinto le tesi dei ricorrenti dirette in sostanza all’esclusione dall’interpello delle due sedi, anche se per Valenzano il Tar si era limitato a rigettare l’istanza di sospensione dell’interpello (sempre per la parte relativa alla 6ª sede), mentre per San Severo quella del Tar era stata una sentenza di reiezione del ricorso.
Agli effetti pratici, quindi, la 6ª sede (ma non la 5ª) di Valenzano è oggi espunta dal concorso (ma potrebbe rientrarvi all’esito del giudizio di merito del CdS), mentre vi resta quella di San Severo anche se con le prospettive accennate di una diversa decisione finale dei giudici di Palazzo Spada.
Abbiamo voluto raccontare in pillole questa storia per aggiornare le cose pugliesi ma anche per offrire ancora un esempio della straordinaria imprevedibilità del giudice amministrativo, anche se per San Severo il rigetto da parte del CdS dell’istanza di sospensione dell’interpello – comunque motivato in termini eccessivamente stringati – sembra riconducibile soprattutto alle difformità emerse documentalmente in ordine alle rilevazioni demografiche.
Quest’ultima notazione può dunque corroborare ulteriormente il dubbio che, decidendo nel merito il ricorso, il Consiglio di Stato – laddove i dati della popolazione ribadissero univocamente la sopravvenuta soprannumerarietà della 17ª sede di San Severo – possa accogliere l’impugnativa sottraendo definitivamente anche questa sede dalla disponibilità dei concorrenti, con le conseguenze facilmente immaginabili nell’ipotesi in cui nel frattempo la sede fosse stata assegnata in via definitiva e magari attivata anche la farmacia.
In conclusione, però, tra le tante sedi sub iudice che abbiamo visto elencate nelle deliberazioni regionali di Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, quella di San Severo potrebbe alla fine di tutto rivelarsi una (delle non numerose) sedi a serio rischio di effettiva sottrazione ai vincitori, perché il Consiglio di Stato non si preoccuperebbe più di tanto dell’assegnazione definitiva anche di questa sede eventualmente intervenuta medio tempore.
Proprio per questo, la Regione potrebbe magari essere tentata di rinviare quanto più possibile il provvedimento, sempreché, lo ripetiamo, qualcuno ritenga di accettare la 17ª sede di San Severo.
- Lombardia
Appena perfezionata la fase del primo interpello, la Regione ne ha subito disposto l’integrale annullamento (in attesa dell’esito definitivo di alcuni giudizi), e tutto dovrà ripartire ex novo con l’azzeramento nei fatti delle scelte già operate dai primi interpellati tra il 6 e l’11 marzo.
Il provvedimento è dovuto al decreto presidenziale del Tar Lombardia n. 266 del 4/3/2016, che – in attesa della trattazione collegiale in ordine all’istanza di sospensione definitiva dell’interpello (e dei relativi atti presupposti, prima fra tutti la graduatoria) fissata per il 13 aprile p.v. – ha ammesso il ricorrente a partecipare all’interpello “in soprannumero alla posizione n. 178 e sotto condizione dell’accoglimento del ricorso”.
È chiaro quindi quel che è accaduto.
- Lazio
Stessa giostra, perché anche qui la Regione, con Determinazione n. G02418 del 15 marzo, ha sospeso, in realtà annullandolo, il primo interpello fissato per il periodo 13-18 marzo, azzerando anche in questa circostanza le preferenze eventualmente già espresse da qualche concorrente.
La sospensione è stata disposta perché “sono stati riscontrati mancati aggiornamenti nel sito ministeriale di individuazione delle sedi di cui al concorso straordinario, che impongono una rivisitazione delle medesime al fine di garantire tutti i concorrenti in graduatoria”.
La nuova procedura d’interpello sarà avviata il 6 aprile e terminerà l’11 aprile.
Qui invece è più difficile indovinare quel che è successo davvero.
- Molise
In questa regione fortunatamente tutto sta procedendo in modo liscio e piano, anche se sono state accettate dagli assegnatari soltanto 9 delle 15 sedi a concorso.
Ma, come sappiamo, le cose sono andate e stanno andando allo stesso modo – quando vanno – anche negli altri concorsi, dove anzi le sedi accettate sono circa la metà di quelle offerte.
Le ragioni sono tuttavia ben note e sostanzialmente in linea con le previsioni della vigilia dei 21 concorsi, che probabilmente finiranno per assegnare poco più del 50% delle quasi 2500 sedi complessivamente messe a concorso.
- Campania
La sospensione, disposta dal Tar napoletano con un’ordinanza dell’8 marzo, del decreto del Presidente della Giunta che aveva parzialmente revocato il provvedimento regionale di nomina della commissione esaminatrice (nella parte riguardante i membri di nomina discrezionale), ha restituito almeno virtualmente efficacia alla designazione di quei componenti.
Ma questo non vuol dire che la commissione potrà finalmente avviare i suoi lavori, perché bisognerà se non altro attendere la sentenza di merito del Tar, a meno che – come d’incanto – tutto venga in un sol colpo azzerato e riparta improvvisamente da zero.
Del che ovviamente c’è da dubitare.
- Bolzano
È stata approvata qualche giorno fa la graduatoria con soltanto 62 concorrenti utilmente collocati e tra circa tre mesi partirà il primo interpello per le assegnazioni delle 19 sedi a concorso.
Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl