Concorso e Ddl concorrenza, gli esperti: per vincitori associati opportunità per creare società

Articolo tratto da farmacista33.it

I mutamenti per la farmacia che derivano dal Ddl concorrenza sono così radicali da integrare un vero e proprio cambio di paradigma, con ricadute su vari aspetti del sistema tra cui anche le «scelte dei vincitori associati dei concorsi straordinari che in più di una regione stanno per costituire tra di loro la società che dovrà gestire la farmacia vinta». E così, nel momento in cui sarà in vigore «la norma che consente alle società di capitali di divenire titolari di farmacia», questa potrà «essere sfruttata anche dai vincitori associati dei concorsi straordinari».

A dirlo un articolo dell’Osservatorio Iusfarma, a firma di Claudio Duchi, avvocato dello studio Cavallaro, Duchi, Lombardo, che spiega: «I vincitori associati dei concorsi straordinari», che «debbono mantenere la “gestione associata su base paritaria” per un periodo che lo stesso Ddl concorrenza riduce da 10 a 3 anni», «stanno per costituire tra di loro la società che dovrà gestire la farmacia vinta a concorso» e in questo hanno «la possibilità di farlo subito oppure di attendere, a seconda dei casi, qualche settimana o qualche mese».

«È qui che si pone il problema e anzi, a mio avviso, l’opportunità» legata all’approvazione del Ddl Concorrenza. «Chi può attendere farebbe bene a considerare l’opportunità di farlo, per verificare se entrerà in vigore» il dispositivo entro «il prossimo mese di giugno» e, «con esso, la norma che consente anche alle società di capitali di divenire titolari di farmacia» che potrebbe da loro «essere sfruttata». La prima considerazione da fare è che se «la norma del 2012» si riferisce «al modello della società in nome collettivo nella quale ciascuno dei vincitori in associazione opera direttamente in farmacia con una quota paritaria di proprietà dell’azienda e (pressoché) pari ruoli gestionali» non «avrebbe potuto essere diversamente, mancando appunto» il Ddl concorrenza e con esso «il riferimento alla società di capitali quale soggetto autorizzato a divenire titolare di farmacia».

Mentre è vero che «l’introduzione di tale soggetto tra quelli che possono intestarsi e gestire la farmacia cambia il paradigma e non si vede ragione né giuridica né di altra natura per negare l’utilizzabilità di tale forma societaria ai vincitori in associazione dei concorsi straordinari». Anche perché «attraverso una società di capitali, per esempio una Srl, è possibile attraverso la detenzione di quote eguali la gestione associata “su base paritaria”, cui il legislatore ha fatto riferimento».

Non escludo, continua Duchi, «che qualche Autorità sanitaria possa storcere il naso, non essendo la duttilità una dote uniformemente diffusa, ma si tratta di un problema da affrontare e risolvere, non risultando accettabile una discriminazione così palese quale si verificherebbe escludendo i vincitori dei concorsi straordinari dall’utilizzazione della società di capitali, quasi si trattasse di soggetti con minori diritti. Del resto, è facile prevedere che la società di capitali diverrà lo strumento più frequentemente utilizzato per la gestione di una farmacia anche attraverso la trasformazione delle società di persone attualmente in vigore, nel desiderio di molti di sottrarre il proprio patrimonio personale alle incerte sorti del mercato».