Articolo di Maurizio Cini, vicepresidente Utifar tratto da Farmacista33.it  

Assieme alle prime liste dei concorrenti ammessi al concorso straordinario, appaiono ora le commissioni di quasi tutte le regioni. Mancano solo infatti quelle della Valle d’Aosta, della Campania e dell’Abruzzo per quanto, per quest’ultima regione, stanno circolando indiscrezioni in merito. Mancano poi quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano dove però i bandi non ci sono ancora, nonostante sembri che la loro pubblicazione sia imminente. 

In onore della trasparenza, le regioni Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Puglia e Sardegna hanno pubblicato sul proprio sito l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi. Tra le altre “brillano”, per la mancata pubblicazione, Lombardia e Veneto che hanno invece reso noti i soli elenchi dei non ammessi. 
Premesso che il regolamento concorsuale (Dpcm 30 marzo 1994, n. 298 aggiornato dal DPCM 18 aprile 2011, n. 81) prevede che il professore universitario, sia: a) un professore universitario ordinario o associato con un’anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame, va detto che le materie d’esame, valide per i concorsi ordinari, ma da tenere in considerazione anche per la formazione della commissione dello straordinario, sono: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. 

Ebbene, in due regioni: Umbria e Basilicata, il professore universitario nominato non possiede i requisiti di cui sopra, essendo, per l’Umbria, un docente di chimica organica appartenente al settore scientifico/disciplinare Chim/06 – chimica organica – e, per la Basilicata, un docente di biochimica appartenente al settore scientifico/disciplinare Bio/10 – biochimica. I dati possono essere verificati sia sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che in quello, rispettivamente delle Università di Perugia e della Basilicata.
Tali commissioni, se dovessero procedere con i lavori di valutazione dei candidati, renderebbero invalide le rispettive graduatorie. L’eventuale difficoltà a reperire docenti, dei settori scientifico/disciplinari compatibili con le materie d’esame, nelle università delle rispettive regioni, non costituisce ostacolo alla nomina di altro docente di qualsiasi Università italiana, stante che l’art. 3 del regolamento concorsuale non vincola la scelta del docente ad una determinata sede universitaria.
Ho quindi chiesto alle regioni Umbria e Basilicata quali iniziative intendano intraprendere al fine di ricondurre la nomina delle commissioni entro i vincoli previsti dalla normativa di cui sopra.