In fase di conversione in legge del dl. n. 192 del 31/12/2014 (il c.d. “Milleproroghe”), la Commissione affari costituzionali della Camera ha approvato, tra gli altri, un emendamento (relatori Marchi e Sisto) all’art. 7 del provvedimento, che aggiunge in coda al testo originario il seguente comma:

4 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all’art. 11 del dl. 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24/3/2012, n. 27, e successive modificazioni, l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’art. 12 della l. 2/4/68, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti”.

Prescindendo dal vocabolario già per conto suo discutibile (…“l’efficacia… è differita”: come se il 2° e l’8° comma dell’art. 12 della l. 475/68 fossero due disposizioni neoistituite e non in vigore, rispettivamente, da 47 e 31 anni!), la ratio, se mai possa considerarsi tale, sta nella scelta (?) del nostro Esecutivo-Legislatore di permettere al farmacista – per un periodo più o meno di 22 mesi (e perché non 20 o 30 o 50 o addirittura permanentemente, come in fin dei conti sarebbe stato persino meno deprecabile…?) – di rendersi cessionario di una farmacia possedendo il solo requisito professionale soggettivo della “iscrizione all’albo dei farmacisti”, senza dunque richiedergli  la previa acquisizione in qualsiasi modo della titolarità di altra (precedente) farmacia oppure il previo conseguimento dell’idoneità a seguito di un concorso ordinario per titoli ed esami o per il compimento del famoso biennio di pratica professionale.

Si tratta di una disposizione che, se supererà l’esame dell’aula e del Senato (ostacoli peraltro irrisori vista la frequenza massiccia al ricorso del Governo a maxi-emendamenti con tanto di “fiducia”…), si rivelerà agli occhi di tutti l’ennesimo vulnus alla certezza e alla stabilità del diritto.

Non si fa naturalmente una questione di merito, pur se anche sotto questo aspetto ci sarebbe da osservare più di qualcosa, ma di metodo e di opportunità: quanto al metodo, per l’innesto di una disposizione manifestamente avulsa dal provvedimento di cui viene a far parte (uno dei tanti “milleproroghe”) e certo disancorata da tutto se non altro per la sua natura di norma dichiaratamente provvisoria; e, quanto all’opportunità, perché calata improvvisamente nel cuore delle sofferte “trattative” in corso sulla migliore delimitazione dei confini dei provvedimenti ora in gestazione sulla liberalizzazione di alcuni settori, compreso notoriamente quello sulle farmacie.

Quale acqua potrà infatti portare al mulino della categoria – in questo momento ingiustamente vessata da parecchi fronti – una disposizione del genere, che nessuno d’altra parte ha seriamente mai invocato ed è in ogni caso sfacciatamente ad personam?

Per di più, come leggiamo, sono sottratte a questa deregulation a tempo le “sedi oggetto del concorso straordinario di cui ecc.”; quindi, non si può neppure giustificare l’intervento con la voglia di fare chiarezza sulla legittimazione degli assegnatari in forma associata a partecipare alla società tra loro costituita in ordine alla farmacia conseguita per concorso, anche se al riguardo qualche dubbio se l’era posto soprattutto il Ministero della Salute facendogli scrivere quella nota disastrosa del novembre 2012 sulla contitolarità, mentre nella realtà non c’è mai stato un autentico problema su questo punto, come personalmente abbiamo spiegato a suo tempo.

Del resto, che la disposizione sia stata scritta in tutta fretta e da perfetti incompetenti lo si rileva anche dal richiamo “ad escludendum” delle “sedi oggetto del concorso straordinario, ecc.”, dato che anche un osservatore distratto e poco avveduto si rende ben conto che una di quelle sedi non potrebbe mai essere oggetto di acquisto da parte di chicchessia, quantomeno per il divieto posto a carico dei loro assegnatari di cedere l’esercizio prima del compimento di tre anni (andando quindi ben oltre la data-limite del 31/12/2016) dal conseguimento della titolarità in forma individuale ovvero prima del compimento del decimo anno in caso di acquisizione in forma associata.

Dulcis in fundo, c’è l’interrogativo sull’applicabilità della norma anche ai soci delle società titolari di farmacia, e la risposta affermativa sembra tutt’altro che scontata; ma vedrete che, se l’emendamento non salterà, verrà opportunamente… emendato.

Ma anche in tale eventualità, si tratterebbe di una disposizione sciagurata, se non per l’amico dell’amico cui è destinata – verosimilmente l’erede di un titolare o socio deceduto cui il breve termine a disposizione impedirebbe il conseguimento dell’idoneità – e che, brindando con chiunque altro non abbia il tempo o la voglia di aspettare, potrà felicemente giovarsene.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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