L’assegnazione delle sedi in pendenza di ricorsi contro la loro istituzione – Il caso di Latina

“Sono in graduatoria nel concorso toscano in una posizione però piuttosto bassa e inoltre per nove delle sedi a concorso è stato presentato ricorso; quindi potrei essere esclusa temporaneamente dall’assegnazione di una sede. Che succede in questo caso? Rimaniamo sospesi fino alla risoluzione dei ricorsi?”

La Regione Toscana ha bandito il concorso straordinario per il conferimento di 131 sedi farmaceutiche e quindi, se in graduatoria Lei è collocata oltre il 131° posto, potrà fermamente confidare – fino all’assegnazione definitiva di tutte le sedi messe a concorso – che ne venga a Lei offerta una non accettata dai concorrenti utilmente meglio graduati; e questa, come abbiamo osservato in altre circostanze, potrebbe nel concreto rivelarsi una soluzione mille volte più favorevole, ad esempio, dell’assegnazione in prima battuta di una sede di scarso o scarsissimo interesse nella quale può verosimilmente incappare il 131° concorrente.
Può però darsi il caso che, pur avendo ottenuto una posizione “piuttosto bassa” (come è detto nel quesito), Lei figuri nondimeno tra i primi 131 graduati, e in tale eventualità riceverà dalla Regione il (primo) interpello con l’invito ad indicare – in ordine di preferenza – un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria (un precetto, presente in tutti i bandi, piuttosto discutibile…).
Le verrà quindi assegnata la “prima sede (da Lei) indicata … in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria” ed “entro 15 giorni dall’assegnazione”, pena la Sua esclusione definitiva dalla graduatoria, dovrà “dichiarare se accetta o meno la sede assegnata”.
Quanto alle nove sedi in ordine alle quali è stato presentato ricorso (evidentemente contro il provvedimento di revisione straordinaria di una o più piante organiche di altrettanti comuni toscani), laddove il TAR e/o il Consiglio di Stato abbiano già deciso nel merito – e almeno il TAR dovrebbe avervi provveduto, visto il tempo decorso – accogliendo l’impugnativa, esse dovrebbero essere state già stralciate dal concorso, e dunque escluse dalla fase di assegnazione perché definitivamente espunte dalla procedura
Questo è il caso ad esempio di Latina, le cui 9 sedi neoistituite devono ora essere “depennate” dall’elenco di quelle disponibili per l’assegnazione, essendo stato integralmente annullato dal Tar laziale il provvedimento istitutivo e non ancora deciso l’appello dal Consiglio di Stato; ma, s’intende, c’è anche qualche altra sede di nuova istituzione che va stralciata, più o meno per le stesse ragioni e ce n’è addirittura una, quella di nuova istituzione a Cisterna di Latina, che il CdS – peraltro abbastanza ortodossamente – ha confermato soltanto come sede neoistituita, ma privandola di qualsiasi territorio di riferimento perché illegittimamente disposto dal Comune (e rendendola così in pratica disponibile per i vincitori soltanto sulla carta…).
Nell’ipotesi invece in cui i ricorsi sulle nove sedi toscane non siano stati ancora decisi in via definitiva (né ovviamente sia stata a suo tempo concessa la sospensiva dell’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati), anch’esse – tuttora regolarmente a concorso – dovranno essere assegnate secondo la procedura prevista nel bando.
Certo è pur sempre possibile che il Consiglio di Stato decida e accolga il ricorso originario soltanto all’esaurimento della procedura, e allora ne deriverebbero conseguenze di tutti i colori e danni talora memorabili per chi medio tempore sia risultato definitivamente assegnatario di una di tali sedi e immesso nella relativa titolarità.
Qui il tema si fa però troppo complesso per approfondirlo in questa circostanza.
(gustavo bacigalupo)

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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