L’art. 12 lett. e) del bando per il concorso straordinario approvato dalla Regione Toscana, al pari sostanzialmente di tutti gli altri bandi regionali, prevede testualmente che i vincitori di concorso siano esclusi dalla graduatoria e anzi, meglio, decadano dall’assegnazione della sede – e non dalla titolarità della farmacia, come leggiamo, ad esempio, nel bando emiliano – nel caso di mancata apertura della farmacia nei termini di cui all’art. 14 della L.R. n. 16/00, cioè entro i famosi sei mesi dall’accettazione (o, secondo i bandi, dalla notifica dell’assegnazione, ma in ogni caso non dalla pubblicazione della graduatoria).

Ora, questa specifica previsione del bando toscano è sicuramente legittima ma soltanto perché in Toscana, come anche in Puglia, il legislatore è intervenuto prevedendo espressamente tale ipotesi di decadenza del concorrente dall’assegnazione, mentre lo stesso non può dirsi per gli altri diciannove concorsi straordinari, nei quali dunque, almeno secondo noi, potrebbe essere configurabile un profilo di annullabilità delle omologhe disposizioni dei bandi, trattandosi di un precetto che non è affatto contemplato nella legge statale, e in casi del genere l’analogia non sembra invocabile.
Quanto alla sfera di operatività della disposizione in argomento, c’è parecchio da discutere perché, se pure è vero che le vicende decadenziali prescindono generalmente da colpa o dolo dell’interessato, è altrettanto vero che in principio le misure restrittive come questa non dovrebbero considerarsi applicabili, ad esempio, nei casi di forza maggiore o di legittimo impedimento.
Quindi, ci pare che tale ipotesi di decadenza dall’assegnazione non possa ritenersi tout court operativa quando l’assegnatario sia oggettivamente impossibilitato ad adempiere al precetto (apertura della farmacia entro sei mesi) per l’inesistenza, poniamo, di locali idonei all’esercizio di una farmacia all’interno della sede di pertinenza, né men che meno quando il ritardo nell’attivazione dell’esercizio sia ascrivibile a mere lungaggini burocratiche regionali o comunali.
In sostanza, siamo dinanzi a una vicenda tutta da definire, anche in Toscana e in Puglia, e probabilmente darà un gran daffare al giudice amministrativo che del resto sarà chiamato a sciogliere qualsiasi dubbio quanto prima, perché è presumibile che ben presto abbia a verificarsi una fattispecie portata alla sua conoscenza, e allora – specie quando sarà intervenuto anche il Consiglio di Stato – ogni interrogativo avrà verosimilmente una risposta definitiva.
Concludendo, se naturalmente è comunque opportuno adoperarsi tempestivamente per l’effettiva apertura al pubblico dell’esercizio, sta di fatto che – in presenza di fatti impeditivi in senso oggettivo – la richiesta di una proroga del termine può avere un fondamento e quindi anche giustificare, in caso di diniego e di applicazione della misura decadenziale, il ricorso al TAR.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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