Articolo di Francesca Giani tratto da farmacista33.it

Dalla sentenza del Consiglio di stato sulla vicenda della farmacia comunale aperta in un centro commerciale a Mestre si possono trarre utili indicazioni per il calcolo della distanza tra farmacie, che possono costituire una base di calcolo, a prescindere dal contesto da cui è nata la sentenza, per la scelta dei locali nel caso di nuove aperture. È questa la riflessione di Paola Ferrari, avvocato dell’omonimo studio legale, a proposito della sentenza del Consiglio di Stato, depositata lunedì e disponibile anche sul portale Legal corner, con la quale viene confermato l’annullamento del provvedimento istitutivo della farmacia “aggiuntiva”. La vicenda si trascina dal 2013 e fa riferimento alla farmacia comunale all’interno del centro commerciale Auchan di Mestre (Ve), aperta nel 2014 in base alla Legge Monti (12). Cuore della questione, come si legge della sentenza – che vede un contenzioso che risulta dalla riunione di otto giudizi di appello al Tar Veneto -, è il calcolo della distanza: «la norma» vi si legge «consente di istituire una farmacia aggiuntiva “nei centri commerciali, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri”». E il punto è se la distanza «si riferisca a quella tra la farmacia preesistente e il centro commerciale nel suo insieme (e quindi debba essere misurata prendendo come caposaldo il punto di ingresso al centro commerciale più vicino alla farmacia preesistente) oppure alla distanza tra la farmacia preesistente e la nuova farmacia (e quindi debba essere misurata prendendo come caposaldo la soglia del locale adibito a farmacia, all’interno del centro commerciale)». Ma c’è anche un altro tema: dato per assunto «il principio cui fare riferimento nella misurazione delle distanze» che «è quello di cui all’art. 1 della legge n. 475/1968 per cui “la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”», la questione è «se nella individuazione del “percorso pedonale più breve” si debba tener conto, o meno, delle deviazioni necessarie per rispettare gli attraversamenti pedonali segnalati». Riguardo al primo punto, «il Collegio ritiene che la distanza si debba misurare tra la farmacia preesistente e l’ingresso del centro commerciale, trascurando il percorso interno al centro commerciale medesimo». D’altra parte, poiché «la verifica della distanza appartiene non al momento dell’autorizzazione all’esercizio, ma a quello dell’istituzione della nuova sede farmaceutica, ossia un momento nel quale ancora non è stato individuato il locale che sarà adibito a farmacia», «è giocoforza concludere che la distanza va misurata tra la farmacia preesistente e il più vicino ingresso del centro commerciale». Riguardo alla seconda questione, «si osserva che la giurisprudenza consolidata in materia è nel senso che il “percorso pedonale più breve” deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati» (decisione 7 luglio 1981, n. 544, della IV Sezione del Consiglio di Stato). Una interpretazione che è interessante riportare: «per “percorso pedonale”… s’intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (ad es., il percorso pedonale può comprendere anche il superamento di scalinate o gradini, ma non lo scavalcamento di un muretto di recinzione, anche se materialmente non impossibile). In questo contesto di normale deambulazione non sembra rientrare, di necessità, anche la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale pertanto potrà prescindere dagli attraversamenti pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all’attraversamento fuori dei punti stabiliti (si pensi… all’attraversamento di un’autostrada, che espone a rischi particolarmente elevati, e come tali assimilabili ad un ostacolo vero e proprio)”. Mentre, per quanto riguarda gli attraversamenti segnalati dalle strisce pedonali «hanno la caratteristica, non irrilevante, di essere soggetti a frequenti modificazioni e spostamenti (…) sicché sarebbe arbitrario assumerli come determinanti ai fini del calcolo delle distanze». La conclusione è allora che «applicando questi principi nel caso in esame, non vi erano i presupposti per l’istituzione di una farmacia aggiuntiva». Ma al di là del caso specifico, si tratta di indicazioni che, spiega l’avvocato Ferrari, «possono essere utili, in termini generali, nella scelta dei locali per l’apertura di una nuova farmacia». Nel dettaglio di quanto emerso, «ci sono certamente degli elementi ulteriormente da chiarire, come per esempio la definizione del rischio, ma certamente si può usare» come spunto pratico «utilmente la sentenza, a prescindere dal contesto in cui è nata».