COSA PUÒ VENDERE LA FARMACIA

articolo di Stefano Civitareale dello Studio Associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl
 

Tra 15/20 giorni dovremmo finalmente aprire la farmacia vinta a concorso e vorrei porvi una domanda forse un po’ banale ma che per noi la risposta è importante perché siamo tre farmacisti giovani senza grande esperienza di gestione. Esattamente, cosa può vendere la farmacia, oltre naturalmente ai farmaci? E che licenze occorrono eventualmente?

Non è in realtà una domanda troppo banale e anzi sarebbe bene che il titolare di farmacia, che sia persona fisica o società di persone o di capitali, ne abbia sempre ben presente la risposta.

Del resto, ne abbiamo già parlato e soprattutto in questi ultimi anni che hanno visto l’apertura di parecchie nuove farmacie e quindi l’ingresso nel settore di farmacisti non sempre esperti , tanto più che – come sappiamo – le farmacie si stanno trasformando in autentici “supermercati della salute” o meglio, come si dice oggi, del wellness, cioè del benessere psico-fisico in senso lato [semmai questo è un aspetto che rischia di “potenziare” ben al di là del suo naturale bacino di utenza gli esercizi che possono disporre di locali particolarmente idonei, specie per le dimensioni e la distribuzione degli spazi, a un ampliamento importante dei servizi da offrire alla clientela, e però, per contro, rischia anche di “depotenziare” eccessivamente chi si trovi nelle condizioni contrarie e ancor più se “confinanti” con esercizi di ben altre dimensioni…].

Entriamo comunque rapidamente nel dettaglio del tema proposto.

Dalla riforma del Commercio (D.Lgs. 114/98) il problema in generale è uscito sicuramente ridimensionato, soprattutto sotto l’aspetto pratico , perché

schematizzando – una farmacia, oltre evidentemente a poter erogare tutti i nuovi servizi ben noti – può vendere al dettaglio:

  1. tutti i prodotti e servizi riconnessi alla concessione/autorizzazione per l’esercizio della farmacia (e quindi, oltre ai farmaci, anche i prodotti a essi complementari, i presìdi medico-chirurgici, i dispositivi medici, ecc.);

     

  2. previa una specifica autorizzazione commerciale (oggi sostituita dalla SCIA) – che non può comunque essere negata, se non in casi limite sui quali non vale la pena soffermarsi – anche gli articoli e i prodotti di cui alla tabella merceologica speciale per i titolari di farmacia (allegato 9 del D.M. Industria n. 375/88: la c.d. “ex Tabella XIV”) e pertanto gli alimenti dietetici e destinati ad un’alimentazione particolare, i prodotti igienici, gli articoli di puericultura, gli articoli sanitari, i prodotti cosmetici, i liquori e i pastigliaggi medicati, i prodotti chimico-farmaceutici, ecc.);

     

  3. infine, anche ulteriori prodotti/articoli/apparecchi , ecc. inerenti a vari altri settori merceologici, alimentari e non, non compresi in quelli di cui alla lettera precedente, ma parimenti compatibili con l’esercizio della farmacia, ma previa una specifica e diversa autorizzazione commerciale “ad hoc” (anch’essa oggi sostituita dalla SCIA) il cui rilascio può tuttavia essere soggetto a una valutazione discrezionale delle esigenze dell’utenza e della pianificazione commerciale.

Perciò, in definitiva, per essere in grado [come l’incessante accentuarsi di spinte pro-concorrenziali sta forse sempre più imponendo …] di offrire un’ampia gamma alla propria clientela la farmacia potrebbe avvertire la necessità di dotarsi, per così dire, anche della terza “licenza”, oltre che di quelle sub a) e b) che ineriscono naturalmente all’esercizio della farmacia.

E’ un tema in ogni caso molto ampio che andrebbe sviluppato anche sotto altri aspetti, forse perfino più importanti, ma non può essere questa la sede per trattarne.