Articolo tratto da federfarma.it
Quando la farmacia è ubicata all’interno di un centro commerciale, la distanza minima si misura dalla soglia d’ingresso della struttura anziché da quella del punto vendita. E va considerato il percorso «autenticamente più breve», senza deviazioni per rispettare gli attraversamenti pedonali zebrati. Fissa principi che vanno al di là del caso contingente la sentenza con cui il Consiglio di stato ha dichiarato illegittima l’apertura di una farmacia comunale nel centro Auchan di Venezia-Mestre. La vicenda è nota e si trascina da un paio di anni: nel 2013 il Comune decide di avvalersi del decreto “Cresci-Italia” per far aprire all’Ames una farmacia nel nuovo centro commerciale, nonostante le richieste di decentramento già presentate da alcuni titolari e la presenza nel capoluogo di più di 15 sedi sovrannumerarie. Farmacisti mestrini e rappresentanze territoriali (associazione provinciale così come unione regionale) contestano e presentano vari ricorsi al Tar Veneto, alcuni respinti e altri accolti ma poi impugnati dalla parte pubblica. Intanto il Comune procede per la sua strada e nel giugno del 2014 apre la nuova farmacia, sulla quale piovono subito altri ricorsi, una diffida del Codacons e una lettera-protesta dei sindaci di diversi paesi della fascia, preoccupati per gli effetti sulle piccole farmacie del circondario.
Depositata lunedì, la sentenza del Consiglio di Stato prende così in esame otto diversi interventi del Tar Veneto, per giungere infine a una decisione che dà ragione alle farmacie ricorrenti (così come all’associazione titolari di Venezia, guidata da Celso Giacomo Pancino, e a Federfarma, intervenute ad adiuvandum), ma in base a considerazioni differenti da quelle accolte in primo grado dai giudici amministrativi. Il Consiglio di Stato, in particolare, esclude che Regione o Asl debbano motivare le ragioni “demografiche” per le quali viene istituita una sede sovrannumeraria ex decreto “Cresci-Italia”, in quanto tali «farmacie aggiuntive non hanno un riferimento diretto al territorio e sono poste al servizio di una utenza per così dire mobile». In sintesi, chiarisce la Corte, «l’istituzione non si giustifica in relazione alle esigenze della popolazione residente in uno specifico ambito territoriale, bensì in relazione all’alta affluenza di potenziali avventori di qualsivoglia provenienza». Per le stesse ragioni, continuano dunque i giudici, non è legittimo pretendere dall’amministrazione regionale «un precedente atto di pianificazione».
L’illegittimità della farmacia comunale Auchan di Mestre, invece, diventa concreta rispetto al criterio della distanza. La 1/2012, infatti, scrive a chiare lettere che l’apertura di nuove farmacie è consentita nei centri commerciali con superficie superiore ai 10mila metri «purché non ne siano già aperte altre a una distanza inferiore ai 1.500 metri». Per il Consiglio di Stato, il tenore della norma rende evidente che la distanza va misurata dalla soglia della struttura commerciale a quella della farmacia più vicina, perché il parametro predetermina l’opzione dell’eventuale apertura. In tale verifica, inoltre, è indirizzo consolidato considerare il percorso pedonale più breve da soglia a soglia, «a prescindere dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati». Sanciti tali principi, scrive la Corte, «si giunge alla conclusione che non vi erano i presupposti per l’istituzione di una farmacia aggiuntiva presso il centro commerciale Auchan di Mestre», in quanto una farmacia risultava già in attività «a una distanza minore di 1.500 dal centro commerciale stesso».