IL CDS SULL’EQUIPOLLENZA TRA TITOLI DI STUDIO NEL CONCORSO CAMPANO

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7308 del 2 novembre u.s., ha riformato TAR Campania n. 40/2021, risolvendo nel senso invocato dal ricorrente [cui il TAR aveva dato torto] sull’equipollenza ex lege – ai fini della valutazione nel concorso straordinario campano – tra “Scienze degli Alimenti e Nutrizione” [la laurea posseduta dai ricorrenti] e “ Scienze Biologiche” [quella espressamente inclusa nei criteri adottati dalla Commissione concorsuale].

Nel caso di specie, quindi, al titolo di studio della ricorrente non era stato attribuito il punteggio previsto per la laurea in “ Scienze Biologiche ”.

Il CdS rileva che in materia di valutazione dei titoli di studio il criterio di riferimento deve essere quello legale previsto dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009 [che indica quali sono i titoli equiparati tra il vecchio e il nuovo ordinamento], precisando che – quando la lex specialis elevi un determinato titolo di studio a requisito di partecipazione – siffatta determinazione discrezionale può comunque essere eterointegrata appunto dall’equipollenza ex lege, senza pertanto che sia necessaria una disapplicazione del bando.

In definitiva, la Commissione – proprio tenuto conto delle disposizioni previste dalla legge in materia di equipollenza tra i titoli, che richiedono una valutazione complessiva e comparativa delle vecchie e nuove lauree ai fini concorsuali – non godeva di un così ampio margine di discrezionalità [c.d. tecnica] per negare l’ equipollenza di “Scienze degli Alimenti e Nutrizione ” a “Scienze Biologiche”.

Alla ricorrente, dunque, deve essere riconosciuto il punteggio previsto per la “seconda laurea”, con il conseguente annullamento [parziale, evidentemente] della graduatoria.

 

Articolo di Cecilia Sposato – Cesare Pizza
STUDIO ASSOCIATO BACIGALUPO – LUCIDI

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