Secondo quanto riportato pochi giorni fa dalla sentenza n. 5667 del 14/12/2015 del Consiglio di Stato, in merito ai tetti dei punteggi attribuibili ai farmacisti rurali nei concorsi, il riconoscimento al rurale di un massimo di 6,5 punti deve essere sommato, non compreso, ai 35 punti che costituiscono il punteggio limite stabilito per “l’attività professionale svolta” e che pertanto possono essere superati fino al raggiungimento del nuovo punteggio di 41,5.
“Si tratta di un tema di estrema importanza”- sostiene l’Avvocato Bacigalupo nell’ultima Sediva News dell’11 Gennaio “- che coinvolge in primis i farmacisti partecipanti ai concorsi straordinari, ma anche i titolari di farmacia, gli ordini professionali e le associazioni sindacali che vorrebbero saperne di più”.
Ma approfondiamo in questa sede la situazione dei Concorsi:
considerando i termini per i ricorsi (60 giorni al Tar e 120 al Presidente della Repubblica dalla pubblicazione della graduatoria), sono attualmente inoppugnabili per decorrenza di ambedue i termini le graduatorie di Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Molise, Marche e Friuli. La Puglia invece solo per quanto riguarda il Tar: potrebbe infatti essere presentato ricorso al PdR visto che la graduatoria definitiva è stata riformulata il 15/10/2015 e pertanto non è ancora decorso il termine dei 120 giorni.
Più complessa la situazione della graduatoria laziale, approvata il 3/11/2014, rettificata il 28/10/2015 e nuovamente il 2/12/2015:
in questo caso il rurale potrà ricorrere contro l’ultima determina senza aver precedentemente impugnato la sua prima “rettifica” del 28/10/15 e richiedendo un controllo che probabilmente si doveva esigere contro il primo provvedimento? oppure potrà semplicemente impugnare la terza determina del 2/12/2015 senza aver fatto ricorso contro le due precedenti? potrebbe esserci inoltre il rischio che la sua richiesta venga giudicata inammissibile?
Tanti e tali interrogativi non si pongono chiaramente per le graduatorie provvisorie e quelle non ancora pubblicate che lasciano evidentemente aperte tutte le misure giudiziarie non essendo ancora iniziata la decorrenza dei termini.
Veniamo ora più dettagliatamente alla questione del punteggio.
Secondo Bacigalupo il dilemma di fondo è il seguente: : “il tetto massimo di punti 6,5 va riferito al singolo commissario o alla commissione come tale? Nel primo caso il beneficio non permetterebbe al rurale di superare il punteggio complessivo di 32,5, mentre nel secondo il concorrente potrebbe incontrare soltanto il limite dei 35 punti previsto per tale categoria di titoli, o addirittura – secondo il CdS – neppure questo limite”
E’ evidente che il Cds ritenga che la maggiorazione debba ricondursi alla commissione e non al singolo commissario, optando così per la superabilità del limite che viene innalzato a 41,5 punti.
Una diversa interpretazione, enuncia il Consiglio di Stato, finirebbe col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile, questo perchè, osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio.
Spiegazione infondata secondo Bacigalupo, il quale ritiene tale alterazione derivante da una precisa scelta del legislatore che altrimenti avrebbe potuto optare “per una griglia di punteggi (per i titoli relativi all’esercizio professionale) più aderenti e meglio corrispondenti all’effettiva anzianità di servizio”.
Del resto secondo l’avvocato ” la sentenza del Consiglio di Stato non appare in nessuna delle sue parti condivisibile” e la speranza è che quindi possa esserci a breve una rivalutazione ed un ripensamento in merito.
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