Ho partecipato con una collega al concorso straordinario e siamo in attesa dell’interpello, ma la collega ha acquistato all’inizio dell’anno con un’altra farmacista una farmacia rurale sussidiata con una quota del 50% di una snc. Vorrei sapere se l’acquisto di questa quota comporta conseguenze sulla nostra posizione in graduatoria, oppure se il solo fatto di essere socio di una snc è equiparabile alla titolarità imponendo perciò la vendita della quota se vogliamo accettare la sede che ci verrà assegnata. Ma in questo caso, non essendo passati i tre anni dall’acquisto della quota, come farà la mia collega a liberarsene?
Avendo la Sua collega acquistato una quota di snc titolare di farmacia rurale sussidiata, la vostra partecipazione “per la gestione associata” non é incappata in alcuna causa di esclusione dal concorso e/o dalla graduatoria, neppure se l’acquisto fosse stato effettuato prima della sua pubblicazione (quel che non abbiamo potuto evincere dal quesito).
Ora, se mai alla Sua collega fosse imposto – perché sia riconosciuta alla società formata tra voi la titolarità della sede assegnatavi dalla regione – di liberarsi previamente della quota, la sua cessione non sarebbe subordinata ad alcuna condizione temporale, perché il limite del triennio opera per le sole farmacie condotte in forma individuale e quindi non per le quote sociali che sono infatti trasferibili liberamente più volte anche nel corso di uno stesso anno solare.
Senonché, e veniamo al punto, qui la Sua collega non sarà affatto tenuta a cedere la quota, dato che un farmacista può acquisire contemporaneamente partecipazioni in un numero… infinito di società titolari di farmacia (rurali o urbane che siano) e a questo principio – che si trae dal dl. Bersani del 2006 quando ha soppresso i limiti e vincoli previsti al riguardo nell’art. 7 della l. 362/91 – non ha contemplato deroghe neppure l’art. 11 del dl Crescitalia, nonostante gli assunti di segno contrario del Min. Salute che si ricavano dalla famosa nota del 2012 sulla “contitolarità”.
Quella nota, per la verità, non ha affrontato direttamente la questione della compatibilità tra il conseguimento in sede concorsuale di una farmacia in forma associata e il possesso (precedente o successivo) di una quota in altra società di persone, perché in realtà si è preoccupata solo di individuare un percorso qualunque – quello appunto della “contitolarità” – per sostenere o tentare di sostenere (in risposta ad un quesito specifico della Fofi) l’affermazione conclusiva di un supposto impedimento, da parte del dl. Cresci Italia, al conseguimento per concorso, individualmente o in forma associata, di due diverse sedi farmaceutiche.
Ma è chiaro che ritenere “contitolari” – cioè ambedue “titolari” – due (o più) farmacisti, che si rendano congiuntamente assegnatari di una farmacia all’esito di un concorso straordinario, comporterebbe fatalmente l’applicabilità a loro carico (anche) della specifica figura di impedimento prevista nell’art. 8, lett. b), della l. 362/91, quella cioè della “posizione di titolare… di altra farmacia”.
Tornando quindi al Suo caso, laddove – molto ipoteticamente – trovasse accoglimento la costruzione ministeriale, l’acquisizione per concorso da parte vostra di una sede precluderebbe alla Sua co-associata la conservazione della quota sociale, pena le conseguenze – che per di più, sotto molteplici aspetti, si rivelerebbero molto gravi anche per la società nel frattempo eventualmente tra voi costituita – descritte nel comma 3 dello stesso art. 8.
Sempre in tale evenienza, come accennato all’inizio, la Sua collega dovrebbe perciò cedere – prima della formazione della società con Lei – la quota oggi posseduta.
È uno scenario cui però, per le ragioni da noi illustrate più volte, continuiamo a non credere affatto e forse, fortunatamente, sembrano almeno per il momento non crederci neppure le due o tre regioni che stanno procedendo alle assegnazioni definitive delle sedi e all’avvio delle istruttorie funzionali al rilascio delle relative titolarità.
Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl