L’indisponibilità di locali all’interno della sede assegnata (e la buona volontà della Lombardia) – quesito
Nel caso in cui all’interno dei limiti (poco chiari) indicati dal comune per l’apertura della farmacia nella sede che ci è stata assegnata nel concorso non vi sia la possibilità di acquistare o affittare locali a uso commerciale, trattandosi di una zona a carattere prevalentemente residenziale, come ci possiamo muovere?
Come sapete, è una vicenda tutt’altro che infrequente e del resto almeno 5/600 delle circa 2.500 sedi neo-istituite e inserite nei concorsi straordinari sono state configurate nella p.o.in “forma semplificata” (v. Sediva news 12/04/2017: “La difficile convivenza di “sedi” definite e “zone” indicate in forma semplificata”) ovvero, più spesso, sono state collocate sul territorio comunale in zone molto poco commerciali o addirittura soltanto residenziali.
Ferma quindi l’opportunità, ove lo riteniate, di provocare sollecitamente da parte del Comune necessarie precisazioni circa i confini – che voi considerate “poco chiari” – della sede assegnatavi [anche tale questioneviene approfonditanella Sediva news appena citata],il discorso deve anche qui muoversi più o meno sulla stessa direttrice illustrata in altre circostanze.
Se cioè gli auspicabili “chiarimenti” non riusciranno per un verso o per l’altro a rendere effettivamente attivabile la sede con la persistenza quindi della situazione che descrivete[di inesistenza e/o indisponibilità di locali a uso commerciale al suo interno], non vi resteràevidentemente che documentare questa vicenda con una perizia asseverata – la più articolata e dettagliatapossibile -su cui poter fondare una richiesta al Comune di ampliamento,o più in generale di modifica della zona di pertinenza.
Nell’istanza e/o all’interno della perizia sarà talora opportuno prospettare anche – magari semplificando così la vita agli uffici comunali – le soluzioni più facilmente praticabili per permettere l’apertura della farmacia in locali distanti dagli altri esercizi almeno i fatidici 200 metri, in sostanza “proponendo” (le virgolette sono d’obbligo) le possibili articolazioni delle modifiche indicate.
Senonché, attenzione, sarebbe largamente preferibile – soprattutto quando si renda necessario intervenire sulla perimetrazione di una sede, ma in realtà anche ove si tratti semplicementedi porre rimedio a errori materiali nella sua configurazione originaria e/o nell’indicazione della zona di afferenza – che l’ineludibile deliberazione della Giunta fosse assunta in fase di revisione biennale della p.o., se non altro per preservare al meglio il procedimento e il provvedimento conclusivo in caso di possibili iniziative giudiziarie.
Diversamente, infatti, il titolare di una delle sedi contermini, specie se incisa dall’ipotizzato intervento comunale, potrebbe far valere dinanzi al Tar il principio di legalità e tipicità dell’azione amministrativache impedisce l’adozione di provvedimenti diversi da quelli previsti o supposti da una norma di legge, e la modifica di una sede farmaceutica [salve fattispecie particolari, in cui tuttavia potrebbe rientrare anche la vostra]parrebbein principio consentita soltanto nell’ambito della revisione della p.o., anche se la sua periodicità – essendo solo biennale –può di per sé garantire interventi ragionevolmente tempestivi.
Ma questo è un tema molto delicato quanto controverso su cui peraltro la giurisprudenza non ha ancora avuto occasione di soffermarsi in termini esaustivi, e comunque non può certo essere questa l’occasione migliore per approfondimenti anche perché qui il Comune – senza grandi grattacapi per nessuno – potrebbe con tranquillità procedere speditamente alla revisione relativa all’anno 2016 (dati Istat al 31/12/2015), fosse pure per circoscrivere il provvedimento proprio a un adeguato interventosulla sede che vi è stata assegnata.
Si tenga in ogni caso ben presente che una sede come questa – neo-istituita, inserita nel bando di concorso straordinario, definitivamente assegnata ma nei fatti ancora ai blocchi di partenza e impossibilitata a partire – deve vedere quanto prima aperta al pubblico la relativa farmacia, dato che la sede è stata collocata e ubicata in quella zona (invece che in un’altra) per assicurare o irrobustire l’assistenza farmaceutica appunto in quella porzione del territorio comunale.
Ed è dunque l’interesse pubblico sotteso all’istituzione della sede a dover in definitiva essere soddisfatto e a imporre pertanto la rapida adozione di misure funzionali alla sua sollecita attivazione, prendendo perfino in considerazione – sia pure come opzione, per così dire, residuale – l’ipotesi di un decentramento della sede da una zona all’altra del comune.
Infine, se il concorso in cui siete risultati assegnatari della sede è quello lombardo, potrete usufruire, anche se in un caso come il vostro questo forse vi aiuterà ben poco, “fino a un massimo di altri seimesi [oltre i sei che attualmente, come noto,rappresentanoin ogni bandoil tempo limiteper l’apertura delle farmacie assegnate nei concorsi straordinari] per motivate esigenze, dipendenti da circostanze non imputabili al farmacista, che devono essere debitamente documentate”, come prevede – a modifica e a integrazione dell’art. 11 del bando – il decreto della Dir. Gen. Welfare della Regione n. 7479 del 22/06/2017.
Indubbiamente, con questo intervento la Lombardia mostra almeno buona volontà [il Lazio, con grande… preveggenza, aveva però già adottato questa soluzione dei dodici mesi praticamente per tutti gli assegnatari] e il suo esempio – ferma in parecchie circostanze l’assoluta insuperabilità di alcuni impedimenti, proprio del tipo di quelli da voi denunciati –potrebbe quindi essere seguito da altre Regioni, anche perché la clausola di cui all’art. 15 del bando (“L’amministrazione regionale si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse,di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, conproprio provvedimento, il presente bando”),di cui si è avvalsa la Lombardia, è presente in tutti i bandi.
Questo articolo sul Concorso Straordinario Farmacie è stato redatto dallo Studio Associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl