LA DECORRENZA DEL TRIENNIO DI “CONTITOLARITÀ”

articolo di Gustavo Bacigalupo dello Studio Associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl
 

Vorrei sapere cortesemente se i tre anni che devono trascorrere per cedere una farmacia vinta a concorso decorrono dalla data di assegnazione della sede o da quella dell’autorizzazione.

Per una volta la questione è semplice e, almeno nei termini asciutti in cui viene posta nel quesito, qui non hanno grande incidenza le risposte fornite ai due quesiti che ben sappiamo dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Infatti, il triennio decorre comunque dalla data del provvedimento di autorizzazione all’esercizio della farmacia, indipendentemente che sia stato rilasciato pro-quota/pro-indiviso, quindi personalmente, a tutti i componenti dell’associazione vincitrice e co-assegnatari della sede [come probabilmente nella vs. situazione] o direttamente a nome e favore della società tra loro costituita.

Nella prima ipotesi è tuttavia opportuno, ma nei fatti necessario, che i “contitolari” conferiscano/attribuiscano la loro quota di titolarità alla società così da riunire in capo a quest’ultima titolarità e gestione, anche se, come abbiamo avuto occasione di riferire, in molte circostanze le amministrazioni competenti al rilascio del provvedimento di autorizzazione si stanno limitando a richiedere da ciascun titolare pro-quota [o, talvolta, collettivamente e congiuntamente da tutti loro] una semplice comunicazione/dichiarazione/domanda di attribuzione alla società delle rispettive quote del diritto di esercizio.

Percorrendo quindi questa strada, come è facile comprendere, non si rende necessario nessun formale atto di conferimento, e questo può evidentemente semplificare la vicenda anche dal punto di vista fiscale.

Si tratta però di un tema che nel concreto impone per lo più ulteriori approfondimenti e sotto vari aspetti, pensando – tanto per limitarci a un paio di esempi poco articolati o complessi – alla debenza o meno della tassa di concessione regionale o all’applicabilità per gli (ex) titolari pro-quota della preclusione decennale [abbiamo visto in proposito il recente salto di fantasia del nostro Supremo Consesso amministrativo…] anche se, per quanto ci riguarda, risponderemmo negativamente a entrambi gli interrogativi.

Piuttosto, nel quesito si parla di “cedere una farmacia”, ma in realtà – decorso il triennio – ciascun socio, ove l’atto costitutivo/statuto lo consenta, potrà cedere liberamente la sua quota sociale [posto che il “mercato” sia disponibile ad acquisire solo parzialmente la partecipazione a una società titolare di farmacia] oppure, se i soci intendono invece, come parrebbe nel vs. caso, sottrarsi tutti al vincolo sociale al compimento del triennio e nella sostanza liberarsi così della farmacia come universitas, sarà generalmente preferibile – rispetto alla cessione dell’esercizio da parte della società come tale – che procedano [anche per ragioni strettamente giuridiche, oltre che per i soliti motivi di convenienza fiscale] con quella delle quote dell’intera partecipazione.

Ma evidentemente tra una fattispecie e l’altra possono essere configurabili parecchie diversità e richiedere dunque soluzioni parimenti diverse e per di più costringere a fare i conti anche con i principi dettati – per necessità “nomofilattiche” – dall’Adunanza Plenaria.