La partecipazione a una società titolare di farmacia…

[…di un titolare e/o responsabile di parafarmacia e di un collaboratore familiare]

 

articolo di Gustavo Bacigalupo dello Studio Associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl

Sono un farmacista titolare di parafarmacia in cui lavora come collaboratore familiare anche mia moglie anche lei farmacista. Noi due, unitamente a una collega, siamo ora risultati vincitori nel concorso straordinario di una sede farmaceutica e vorremmo sapere se la mia posizione di titolare della parafarmacia e quella di mia moglie nell’impresa familiare sono incompatibili con quella di socio che dovremo rivestire nella società formata per la farmacia vinta nel concorso.

Sulla piena compatibilità dello status di socio [di una società titolare di farmacia] con la veste di titolare individuale di una parafarmacia non c’è alcun dubbio, come si è chiarito ripetutamente.

Sarà però opportuno che, nel caso in cui Lei in questo momento sia anche il farmacista responsabile della parafarmacia, affidi l’incarico ad altro farmacista, perché c’è il rischio non affatto ipotetico – tenuto conto della molto dubbia interpretazione fornita nel noto parere del 3.1.2018 dal Consiglio di Stato circa la figura di incompatibilità prevista sub c) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91 e riguardante “…qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” – che possiate incappare in qualche funzionario di Asl che ritenga rientrare in questa condizione di incompatibilità anche l’assunzione/svolgimento del ruolo di responsabile di parafarmacia.

Vi rientra invece senz’altro – stando sempre al parere del CdS – il collaboratore familiare, ed è appunto il caso di Sua moglie. È vero che l’impresa familiare non genera né può generare in principio rapporti di lavoro subordinato tra il titolare dell’impresa e i familiari che vi partecipino, ma l’art.230bis del codice civile – che disciplina l’i.f. – postula indefettibilmente che il partecipe, cioè il familiare dell’imprenditore, svolga comunque la sua attività lavorativa nell’impresa con continuità, oltre che con prevalenza rispetto a qualsivoglia altra attività di lavoro che egli possa prestare altrove.

E proprio la continuità di prestazioni lavorative svolte all’esterno della società e/o della farmacia sociale è uno degli elementi ritenuti dal Consiglio di Stato decisivi per la configurabilità – pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato – dell’ipotesi di incompatibilità sub c).

“Anche in capo ai lavoratori autonomi – afferma in particolare la Commissione Speciale del CdS – sono ipotizzabili, se non anche probabili, rapporti lavorativi con altri soggetti che, a causa del loro carattere continuativo e assorbente, risultino impeditivi del regolare svolgimento della prestazione in favore della società”.

Secondo quest’interpretazione [che però neppure qui riteniamo di poter condividere, e ne abbiamo illustrato le ragioni nella Sediva News dell’11.01.2018 “Delude il parere del CdS risposte che non convincono, incertezze che persistono”], sarebbe dunque sufficiente – per ricadere in questa figura di incompatibilità con la partecipazione, quale farmacista o meno, a una società titolare di farmacia – assumere o mantenere un qualsiasi rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, purché, quando autonomo, le prestazioni lavorative siano svolte con continuità e assorbenza (che fa rima con prevalenza…) e siano pertanto tali da impedire al socio [proprio questa, verosimilmente, è la ratio che guida l’opinabilissimo ragionamento del CdS] di lavorare nella società e/o nella farmacia sociale.

Come si vede, allora, il collaboratore in un’impresa familiare – che si tratti di una parafarmacia o di una qualunque altra impresa individuale – sembra rientrare pienamente nell’ampio perimetro delineato dal CdS rendendo così molto probabile, ancor più che nella valutazione del responsabile di parafarmacia, che nel vs. caso l’Asl e/o il Comune finiscano tout court per fare proprie le tesi interpretative del parere del Consiglio di Stato, contestando perciò la partecipazione alla società [formata tra i covincitori della sede] sia da parte Sua, se manterrà il ruolo di responsabile della parafarmacia, che di Sua moglie, se non sarà previamente sciolta [magari con scrittura privata autenticata] l’impresa familiare in vigore tra voi.

Sono comunque temi, questo come numerosi altri, sui quali dovremo necessariamente attendere il giudizio finale del Supremo Consesso in sede giurisdizionale, che personalmente riteniamo possa discostarsi – almeno su alcune conclusioni – dal parere della Commissione Speciale.