Ho partecipato al concorso in due regioni come referente di  associazioni  formate da soggetti diversi tra loro. Nel caso di accettazione della sede laziale con la prima “cordata”, sarei  escluso automaticamente dal concorso nell’altra regione? E i compagni della prima o della seconda “cordata” cosa dovrebbero aspettarsi in caso di accettazione dell’una o dell’altra?

La mera accettazione della sede assegnata in forma associata a seguito dell’interpello nel primo concorso (quello laziale, secondo quanto Lei riferisce) non può di per sé – neppure per la famigerata nota ministeriale – precludere l’assegnazione di una sede anche all’associazione con cui lei ha partecipato nel secondo concorso, non essendoci evidentemente profili di impedimento o di incompatibilità di qualsiasi genere, che possono infatti porsi soltanto in capo a un titolare di farmacia  o a un socio di società titolare di farmacia (e Lei in quel momento non sarebbe certo né l’uno, né l’altro).

Il problema affiorerebbe – ma soltanto per il Ministero della Salute – quando sia rilasciata la titolarità a nome e favore di una delle due società, perché, trattandosi in realtà di una titolarità assentita a tutti e a ciascuno dei partecipi all’associazione (la contitolarità più volte evocata), l’essere Lei partecipe a quest’ultima impedirebbe all’altra associazione (anch’essa da Lei partecipata) di essere riconosciuta titolare, e questo per l’insorgere a Suo carico della causa di incompatibilità prevista sub b) del primo comma dell’art. 8 della l. 362/91 (“…la posizione di titolare… di altra farmacia”).

I compagni di avventura della seconda “cordata”, insomma, vedrebbero così svanire i propri sogni, ed è soprattutto per questa ragione, dunque, che si è consigliato a suo tempo di mettere in conto e regolare preventivamente quelli che avrebbero potuto essere gli scenari futuri.

Questo però, ripetiamo, solo se ha fondamento la tesi ministeriale e se la Regione intenderà adeguarvisi, perché, diversamente, le due associazioni da Lei partecipate potranno entrambe essere riconosciute titolari, come secondo noi dovrebbe andare.

Resta infine ben fermo che l’eventuale posizione avversa assunta dalla Regione potrà pur sempre essere contrastata in sede giurisdizionale. 

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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