AL VIA (?) IL PRIMO INTERPELLO DEL CONCORSO STRAORDINARIO CAMPANO – L’ORDINANZA DELLE SS.UU. DELLA CASSAZIONE N. 11549 DELL’8/4/2022 – LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2763 DEL 13/4/2022

Articolo tratto da Sediva News

  • Al via (?) il primo interpello del concorso straordinario campano

Dopo le mille vicissitudini che lo hanno caratterizzato [scioglimento e successiva ricostituzione della Commissione giudicatrice, graduatoria eternamente “provvisoria” e poi ripetutamente “definitiva”,  reiterate revisioni dei criteri di valutazione dei titoli e lungaggini  varie ],  anche l’ultimo dei 21 concorsi straordinari  è dunque giunto anch’ esso in  dirittura di arrivo, che la Regione scandisce con tre atti di provenienza dirigenziale ed esattamente:

di incompatibilità per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche

Tra qualche giorno pubblicheremo le ns. notazioni di commento, anche se ci pare di dover sin d’ora anticipare che la Regione avrebbe potuto approfittare molto meglio dell’esperienza degli altri concorsi straordinari, evitando così di incappare in qualche incertezza che potrebbe rendere la vita difficile anche ai 1494 concorrenti campani inclusi nella graduatoria definitiva.

Fortunatamente per loro, però, come vedremo nella rapida analisi di CdS 2763/2022, il Supremo Consesso amministrativo è riuscito appena in tempo a chiarire utilmente un paio di vicende che – diversamente – avrebbero potuto indurre la Regione a scelte tutt’altro che  indolori per  gli inte rpellati.

Quanto al punto interrogativo apposto nel titolo, si spiega con le questioni e questioncelle che – alla luce del calvario vissuto dalla procedura campana – possono sempre spuntare da un momento all’altro e dilatare ulteriormente i tempi concorsuali.

4634/2020 sull’incompatibilità con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”

È di qualche giorno fa, come vediamo, l’ordinanza [resa cliccabile] con cui le SS.UU. della Cassazione dichiarano l’ inammissibilità del ricorso proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 4634 del 2020, che abbiamo  a   suo   tempo   ampiamente  commentato.

La Suprema Corte non ritiene infatti che vi sia agio per ripercorrere la verifica sul piano giurisdizionale della posizione della professoressa universitaria romana che – come qualcuno ricorderà – era stata ritenuta incompatibile con lo  status di socio, derivandone, dopo un lungo ping pong [in termini sia di ordinanze cautelari che di sentenze di merito] tra Tar Lazio e CDS, l’annullamento d’ufficio da parte di Roma Capitale dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia rilasciata pro quota ai due vincitori in forma associata nel concorso straordinario laziale.

I due coassegnatari avevano tentato di aggredire la citata decisione del CdS – impugnabile alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 111 Cost., solo per motivi inerenti alla giurisdizione – assumendo nella sentenza un eccesso di potere giurisdizionale e articolandone con grande abilità e molto in profondità i vari motivi di impugnativa.

La Cassazione non ritiene invece siano stati superati dal CdS i c.d. limiti esterni della giurisdizione , e inoltre giudica non rilevante la questione di legittimità costituzionale [anch’essa sollevata nel ricorso] “in quanto la stessa investe la disciplina legislativa in tema di titolarità e gestione delle farmacie, di gestione societaria e correlate incompatibilità ”: cioè, dice in  sostanza  la  Suprema Corte, la disciplina investita della questione non sarebbe in ogni caso applicabile [neppure quindi se fondata] nel giudizio proprio perché quest’ultimo può appunto afferire solo all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione.

A questo punto, l’iter della vicenda dovrebbe essersi concluso e la farmacia – che nel frattempo era stata riaperta per effetto dell’ordinanza del CdS n. 6497 del 27/9/2021 [sospensiva peraltro non della propria decisione di rigetto dell’appello ma di quella del Tar Lazio n. 5557 del 2/5/2019 di rigetto del ricorso introduttivo] – parrebbe destinata alla definitiva chiusura.

Ma sul gigantesco problema dell’ incompatibilità i discorsi sono tutt’altro che chiusi.

  • CDS 2763 del 13/4/2022 : legittimo sia l’acquisto di quote sociali nelle more tra la domanda di partecipazione e l’assegnazione e sia la  loro cessione in tempo utile perché non può comportare la preclusione decennale

Questa sintesi ci pare già di per sé esplicativa: la sentenza del CdS [anch’essa resa cliccabile], sia pure con qualche apparente incertezza [ per la verità non condivisibile neppure laddove abbia inteso non collidere fino in fondo con quel che taluno aveva tratto da una malintesa lettura di CdS 229/2020:   v.   Sediva   News   del   19/2/2021 ],   ha   risolto   – si   spera definitivamente  – le  due  questioni  indicate nel  titolo  che  in questi ultimi anni avevano tormentato qualche concorso straordinario, riformando pertanto Tar Puglia 1020/2021.

In particolare: l’acquisto di quote sociali nelle more tra la domanda  di partecipazione  e l’assegnazione  [effettuato  da  due  vincitori  in  forma associata nel concorso pugliese]

Anche se dopo un lungo [forse eccessivamente lungo…] percorso argomentativo, così conclude al riguardo il Supremo Consesso: “Sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione . Ciò è quello che è accaduto nel caso di specie, laddove, dopo un lunghissimo periodo l’Amministrazione ha inteso indire un nuovo interpello, non essendo andati a buon fine i precedenti e conseguentemente ha avviato lo scorrimento della pregressa graduatoria ”.

Insomma, quello di non essere titolare o socio di una farmacia, se non rurale sussidiata o soprannumeraria, è un requisito che  il concorrente deve sicuramente possedere – al pari degli altri requisiti di partecipazione al concorso straordinario – alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ma non obbligatoriamente mantenuto fino all’assegnazione della sede, e men che meno a pena di esclusione dal concorso ai  sensi dell’art. 12  lett. e)  di  tutti i bandi [per la cronaca, è stata esattamente questa la posizione assunta dalla Regione Puglia sin dal primo interpello e in tutti questi anni, anche se abbiamo sempre avuto l’impressione che si trattasse in realtà di un testardo convincimento della sola burocrazia regionale…].

In particolare: la cessione delle quote stesse in tempo utile non comporta  la preclusione decennale.

Qui  Tar  Puglia  n.  1020/2021 , proprio richiamandosi a CdS 229/2020, aveva ritenuto applicabile la preclusione decennale a carico sempre di quei due sfortunati covincitori [per questo dunque passibili  di  esclusione  dal concorso e dall’eventuale assegnazione] in conseguenza della cessione di quelle stesse quote sociali di cui, come abbiamo appena visto, la  Regione aveva contestato anche l’acquisizione da loro operata medio tempore.

Al riguardo, il Supremo Consesso chiarisce che “nella fattispecie in esame non  si verte  nel  caso  della  ces sione  della  titolarità  da  parte  di  società  titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia . Ne consegue che  l’ipotesi concreta si pone ben  lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri  attraverso  l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile ”.

Anche su questo punto il  Consiglio di Stato poteva forse essere ancor più perentorio, ma di questi tempi pure un arresto del genere può bastare se non altro per sgomberare il  terreno dai  “danni collaterali” che, in quantità e qualità certamente inattese, sono scaturiti da quella sentenza del CdS non colta esattamente, ci pare, da qualche Tar e applicata ancor peggio da qualche Regione.

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