Ancora un punto sui concorsi straordinari farmacie
- Le novità più recenti sui concorsi in atto
Puglia – Il rigetto da parte del Tar barese dell’istanza di sospensione del provvedimento istitutivo delle due nuove sedi di Valenzano ha comportato il rientro di queste ultime nell’elenco delle sedi assegnabili a chi ha risposto positivamente all’interpello.
Le assegnazioni sono state perciò tutte perfezionate ed è in corso il termine di 15 gg. per l’accettazione, che dovrebbe scadere il 15 febbraio.
Sicilia – Permane tuttora il mistero più fitto, almeno per quanto ci riguarda, sull’avvenuta o meno pubblicazione della graduatoria definitiva, perché inspiegabilmente sembrerebbe ancora quella provvisoria la graduatoria in base alla quale la Regione starebbe per procedere agli interpelli.
La novità di maggiore interesse sta nel ripensamento regionale sulle 57 sedi sub judice che la deliberazione della G.R. n. 27 del 13/1/2016 aveva inizialmente accantonato, suscitando le proteste di cui abbiamo dato conto nella Sediva news del 26/1/2016
I primi interpellati del concorso siciliano avranno quindi a loro disposizione, nel formulare il proprio ordine delle preferenze, le 222 sedi originarie, ricordando che le 57 ora reimmesse sono notoriamente tra le più ambite.
Molise – Il 29/1/2016 si è conclusa la fase dell’interpello e dovrebbe essere imminente l’avvio di quella delle assegnazioni.
Lombardia – Nel frattempo è intervenuta la sentenza del Tar Lombardia n. 119 del 20/1/2016, che, accogliendo il ricorso di due concorrenti in forma associata, ha annullato la graduatoria regionale (decreto n. 4770 del 10 giugno 2015) nella parte in cui alle due ricorrenti, in applicazione di un criterio ritenuto illegittimo dai giudici milanesi, è stato attribuito un punteggio inferiore a quello “che avrebbe dovuto essere loro legittimamente assegnato”.
Per un master, infatti, era stato indicato nella domanda – per carenze imputabili alla piattaforma informatica – soltanto il suo oggetto (“Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie”) senza la specificazione di “master”, una lacuna che tuttavia, secondo il Tar, avrebbe potuto/dovuto essere colmata consentendo alle ricorrenti, secondo le regole del c.d. soccorso istruttorio, di porvi rimedio a posteriori con l’indicazione mancante.
La graduatoria verrà dunque ora rettificata soltanto con riguardo alla posizione delle due covincitrici. O la Regione deciderà diversamente?
- L’emendamento D’Ambrosio Lettieri – Mandelli
È l’aspetto di gran lunga più rilevante del momento, perché si tratta di un emendamento all’art. 48 del testo del dl. Concorrenza che sta per giungere all’esame dell’Aula del Senato, per poi naturalmente tornare alla Camera in caso di modifiche (probabili) e proseguire nel ping pong fino alla perfetta convergenza tra i due rami del Parlamento.
L’emendamento dei due illustri Senatori così recita:
“Dopo il comma 3 (dell’art. 48) aggiungere il seguente:
3bis. All’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 aggiungere in fine il seguente periodo “La titolarità della farmacia vinta tramite concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell’art. 7 della l. 8 novembre 1991, n. 362, tra i candidati in forma associata vincitori della stessa. Nel limite del periodo [10 anni: ndr] precedentemente previsto per il mantenimento della gestione associata da parte di vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società”.
Secondo quel che rileviamo anche dalle numerose mail ricevute, il testo sopra virgolettato sta comprensibilmente suscitando nelle compagini vincitrici grande sconcerto misto a inquietudine per quel che sancisce nel secondo periodo, la cui autentica portata è stata infatti colta più o meno esattamente da parecchi concorrenti che in realtà, come vedremo subito, avrebbero di che preoccuparsene.
Il primo periodo va certo salutato con pieno e incondizionato favore perché enuncia in termini non equivoci che l’assegnazione di una farmacia a più concorrenti – che abbiano perciò partecipato “per la gestione associata” – postula il conferimento della titolarità dell’esercizio a nome e favore della società di persone in quanto tale tra loro costituita.
Il principio che l’emendamento enuncia demolirebbe quindi in radice qualsiasi ipotesi di rilascio della titolarità ai farmacisti coassegnatari uti singuli, cioè in forma di “contitolarità” (vocabolario ministeriale ormai storico, come tutti ricorderanno) ovvero di titolarità “pro quota” o “in comunione pro indiviso” (la paternità indiscussa di queste ultime due stravaganze terminologiche è invece riferibile alla Giunta regionale emiliana).
Non c’è dubbio pertanto che questo ipotetico intervento del legislatore (anche se non si tratterebbe di una norma di interpretazione c.d. autentica e varrebbe perciò in ogni caso soltanto per il futuro e in tal senso qualche complicazione potrebbe sopravvivere) sgombrerebbe i concorsi straordinari da una vicenda – titolarità alla società o contitolarità dei singoli coassociati? – che, ingiustificatamente e per loro immeritatamente, genera nei concorrenti da oltre tre anni enorme imbarazzo anche nelle scelte da operare.
Inoltre, sempre soffermandoci sul primo periodo dell’emendamento, i vincitori in forma associata verrebbero oltretutto liberati almeno da uno dei pilastri assunti a sostegno della tesi che vorrebbe impedire a una stessa compagine, ovvero a un farmacista che partecipi a due diverse compagini, di conseguire e vedersi assegnare due sedi in altrettanti diversi concorsi straordinari.
Personalmente, non avvertiamo per la verità esigenze massimamente pressanti di un intervento normativo in tale direzione, perché siamo tuttora certi della totale inconsistenza della costruzione ministeriale/emiliana, la quale d’altra parte non ha fortunatamente goduto di alcun credito nelle altre regioni che hanno finora concluso la triplice fase‑chiave interpelli-assegnazioni-accettazioni (ci riferiamo a Liguria, Piemonte e Toscana) e però non sembra goderne neppure in quelle che la stanno ora concludendo.
Tuttavia un dictum legislativo indubbiamente aiuterebbe, se non altro perché potrebbe anticipare – rispetto a quelli dell’intervento del giudice amministrativo (il Tar Emilia sta per occuparsene, ma poi dovrà toccare anche al Consiglio di Stato) – i tempi di una giusta conclusione di questa non meravigliosa storia di burocrazia amministrativa.
Ma purtroppo, e certo inopinatamente, la società di “diritto speciale”, che – in contrapposizione a quella di “diritto comune” che ai sensi dell’art. 7 della l. 362/91 può/deve assumere la titolarità di una farmacia acquisita da più farmacisti per una qualsiasi strada diversa da quella del concorso straordinario – è stata ipotizzata dapprima dal Ministero e ora dalla Giunta emiliana, uscirebbe bensì dalla porta principale (come abbiamo appena visto) in virtù del primo periodo dell’emendamento, ma vi rientrerebbe subito dalla finestra per effetto del secondo.
Anzi, il “rimedio” che in principio l’emendamento vorrebbe pur meritoriamente apprestare alle sorti delle varie compagini assegnatarie ‑ trascinate senza alcun fondamento nell’incertezza giuridica – finisce per risultare “algebricamente” peggiore del male da curare.
Forse, aggiungendo alla perentoria annunciazione del primo periodo le prescrizioni che leggiamo nel secondo, si intendeva offrire quasi in sacrificio o in corrispettivo un impedimento per i covincitori – espressamente sancito dalla legge – a conseguire una seconda farmacia in un altro concorso; ma, a parte la scarsa o nulla condivisibilità anche di un obiettivo pur circoscritto come questo, è sicuro che il dettato del secondo periodo va migliaia di miglia al di là di tale (supposta) finalità.
È di assoluta evidenza infatti che sancire che “la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia” e che “ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società” vorrebbe dire configurare per gli sciagurati farmacisti coassegnatari una società non una ma due volte di “diritto speciale”, perché non soltanto non le sarebbe (per dieci anni) consentito, a differenza delle società di “diritto comune”, assumere la titolarità di un qualunque altro esercizio, ma i suoi “soci” sarebbero i soli farmacisti italiani cui sia interdetta la partecipazione a più di una società, dato che – dai tempi del dl. Bersani – ogni farmacista è facoltizzato ad assumere partecipazioni in un numero infinito di società ovunque esse siano ubicate.
Vorrebbe cioè dire, parlando per metafore ma con indiscutibile chiarezza, chiudere (per dieci anni) a tripla mandata tutti costoro in un recinto straordinariamente angusto, da apparire una sorta di “ghetto” o di riserva indiana.
E poi, cui prodest uno scenario del genere?
Certamente pregiudicherebbe qualsiasi diversa iniziativa imprenditoriale e anche professionale dei covincitori, sia precedente all’assegnazione in forma associata (si pensi al singolo componente partecipe ad un’altra società, che dovrebbe infatti cedere previamente la quota da lui posseduta) che evidentemente successiva.
Ma tali gravi pregiudizi, è chiaro, non potrebbero minimamente giovare né agli altri titolari di farmacia, né agli altri concorrenti (meglio o peggio graduati), né ai “liberi farmacisti” e ancor meno al sistema farmacia, al quale verrebbe anzi inferto un vulnus insopportabile e anche pericoloso per gli equilibri dello stesso assetto normativo del settore che, come noto, è da tempo interessato da interminabili lavori in corso di spinta pro‑concorrenziale, al cui interno per di più il disposto del secondo periodo dell’emendamento si porrebbe come un’improvvisa quanto sterile controspinta.
Sarebbe poi necessario soffermarsi anche sulla molto dubbia legittimità costituzionale sotto molteplici aspetti – fino a renderle viziate per eccesso di potere legislativo – di tali prescrizioni per l’irragionevole e non giustificata disuguaglianza che ne discenderebbe tra società di farmacisti di “vecchio” tipo e quelle di “nuovo” tipo; ma non è questa evidentemente la sede per approfondimenti del genere.
E il nostro giudizio, s’intende, non cambierebbe di una virgola neppure se fosse approvato – unitamente a questo – anche un altro dei tanti emendamenti presentati al ddl. Concorrenza che mirerebbe a ridurre in un sol colpo da 10 a 3 anni il periodo di confino.
Prescindendo infatti dal clamore che potrebbe derivare da un intervento così drastico (e non sembra necessario spiegarne il perché), resterebbe tutta l’irrazionalità di un microsistema tanto disallineato rispetto all’ordinamento settoriale in vigore e così brutalmente punitivo (senza che ne abbia a guadagnare nessun interesse pubblico o privato) per gli assegnatari in forma associata.
In definitiva, ci pare però che almeno queste siano notazioni sulle quali tutti siamo d’accordo e che quindi anche i due proponenti, farmacisti illuminati, possano senz’altro condividere tentando perciò di circoscrivere possibilmente l’emendamento al suo primo periodo, anche perché dalle interrogazioni da loro presentate al Ministro su questo problema della titolarità sociale e su quello riguardante da vicino i rurali è improbabile scaturiscano soluzioni definitive, che realisticamente possono infatti provenire in questi casi soltanto dal legislatore o dal giudice amministrativo.
Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl