In caso di accettazione di una farmacia vinta a concorso in forma associata, uno dei soci può operare come farmacista, con un contratto di co.co.pro, per una farmacia comunale?
La risposta deve essere negativa, perché – indipendentemente da come possa configurarsi sul piano giuslavoristico la co.co.pro. (tipologia lavorativa, peraltro, ormai in via di estinzione per effetto del Jobs Act) – sta di fatto che quel farmacista “comunale”, anche svolgendo attività lavorativa all’interno di un rapporto non di lavoro subordinato, è in una situazione di indiscutibile incompatibilità con lo status di socio.
Il collaboratore in una “altra farmacia” (diversa cioè da quella sociale), infatti, è incompatibile in quanto tale, quindi anche nel caso in cui prestasse l’attività in un rapporto di co.co.co. o nella veste di “partita iva”.
Diversa è invece l’ipotesi di un farmacista che, ad esempio, svolga un’attività di lavoro autonomo in un’azienda privata (non una farmacia, naturalmente), fosse anche un’attività di ricerca.
Nel vs. caso, dunque, non c’è possibilità di conservare un qualsiasi rapporto con la farmacia comunale (non importa se condotta in economia o mediante azienda speciale, ovvero gestita da una società conferitaria a partecipazione comunale, totale o parziale) e quindi dovrete provvedere tempestivamente – cioè in tempo utile rispetto alla data in cui costituirete tra voi la società che dovrà assumere la titolarità della farmacia assegnatavi a seguito del concorso – a rimuovere questo impedimento.
Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl