CONCORSO CAMPANO: SOLO IL LEGISLATORE PUÒ STERILIZZARE LA SENTENZA DEL CDS N. 6016/2023

Articolo di Gustavo Bacigalupo tratto da Sediva News

È stata infatti pubblicata proprio ieri, 19 giugno 2023, la decisione del Consiglio di Stato n. 6016/2023 (cliccabile) che conferma – nella grandissima parte dei suoi assunti – Tar Campania n. 1341/2023.
Ne abbiamo parlato in quantità industriale e chi segue questa Rubrica conosce i ns. convincimenti sui temi centrali della decisione dei giudici napoletani e ora anche di quella del Supremo Consesso.
Confidiamo di approfondire in altre circostanze, almeno in alcuni suoi passaggi, la sentenza del CdS, preferendo limitarci per il momento – anche per permettere una nostra migliore disamina del provvedimento – a sottolineare che, secondo il Consiglio di Stato, qualunque concorrente posizionato nella graduatoria del concorso straordinario campano, ove abbia ceduto a titolo oneroso o gratuito [anteriormente all’approvazione della graduatoria] la sua quota della società formata con gli altri covincitori in forma associata di una sede in un qualunque altro concorso straordinario, deve essere escluso dalla graduatoria, sia che egli vi abbia occupato una posizione utile partecipando individualmente oppure in forma associata con gli stessi coassegnatari dell’altra sede o con farmacisti diversi.

Come abbiamo osservato in chiusura della Sediva News del 21 aprile u.s., tuttavia, ci pare che il CdS – ancor più del Tar – abbia inteso riferirsi ripetutamente a vicende che in origine avevano visto il concorrente [oggi “escludendo”] dapprima conseguire, per l’appunto in forma associata, una sede in un altro concorso straordinario, e successivamente cedere a titolo oneroso o di liberalità la sua quota della società costituita con i suoi covincitori [dopo la scadenza del triennio o addirittura anche al momento stesso del rilascio della titolarità pro quota] a un qualunque terzo prima della pubblicazione della graduatoria campana.

Detta in sintesi: indipendentemente che quel concorrente abbia ceduto medio tempore la quota di una società di persone o di una società di capitali – ribadiamo, anche se costituita sin dal primo istante di vita del diritto d’esercizio della farmacia conseguita in un altro concorso straordinario – deve ritenersi sia incappato nella preclusione decennale prevista nel quarto comma dell’art. 12 della l. 475/68 e dunque per questo debba oggi essere escluso dalla graduatoria.

È chiaro che le domande che a questo punto sorgono più o meno spontanee sono parecchie e soprattutto sono difficilmente decifrabili le conseguenze che possono derivare anche dalla semplice sintesi che di questa decisione abbiamo appena tracciato, e figuriamoci quali e quante ne deriverebbero nel caso in cui la preclusione decennale fosse ritenuta applicabile [come del resto è sembrato fosse una delle idee che abbiano fatto capolino nella sentenza del Tar…] anche a chi nell’arco della sua vita abbia acquisito a titolo oneroso o gratuito – da un qualsivoglia terzo, o perché no? anche dal padre – la quota di una società di persone o di capitali a propria volta resasi come tale cessionaria di una farmacia e del suo diritto d’esercizio, cioè di una società che come tale abbia originariamente acquisito la titolarità a titolo derivativo e quindi per la via negoziale, che d’altronde è la sola modalità, se escludiamo ovviamente quella eccezionale del concorso straordinario, di acquisizione della titolarità di una o [dal 2017] più farmacie da parte di una società di persone o [dal 2017] di capitali.

Qui però il discorso si complica ulteriormente e gli interrogativi si moltiplicano: vedremo di tentare cammin facendo di capire qualcosa di più [la ns. lettura della sentenza è stata d’altronde piuttosto frettolosa], e però ci sembra di dover anche qui ribadire che – qualunque sia la portata della sentenza, applicabile ai soli concorrenti “provenienti” da altri concorsi straordinari oppure estensibile “urbi et orbi”, quindi a qualsiasi sventurato abbia ceduto una qualunque quota sociale comunque pervenutagli – un qualche serio contrasto a questo infausto arresto del Consiglio di Stato può in realtà provenire solo dal legislatore nazionale.

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