Abbiamo letto il commento di un esperto sulla sentenza del Tar Liguria che recentemente ha sospeso il concorso, rilevando nella motivazione anche l’antimeritocraticità del sistema di assegnazione previsto nel bando perché, grazie al gioco delle possibili rinunce, può consentire in pratica ad un concorrente di vedersi assegnare nel secondo interpello una sede migliore di quella assegnata nel primo ad un altro concorrente meglio graduato.
Se non ci è sfuggito qualche altro provvedimento dei giudici genovesi, il quesito si riferisce certamente all’ordinanza (non sentenza) n. 114 del 21/05/2015 del Tar Liguria.
Ma, se si tratta proprio di questo provvedimento, le cose stanno almeno in parte diversamente.
Nel ricorso presentato da una concorrente avverso la delibera che ha approvato la graduatoria definitiva, infatti, il TAR – “non risultando allo stato deliberata l’esclusione dalla graduatoria” della ricorrente – ha ritenuto in realtà di non decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia della graduatoria (che in astratto è quindi tuttora esecutiva), ma fissando direttamente al 17/09/2015 la discussione del merito.
I giudici genovesi hanno però ordinato nel frattempo l’integrazione del contraddittorio sulla scorta di quanto deciso tempo fa dal TAR Toscana e dal TAR Lazio, ma qui disponendo per i primi cinque graduati (quelli cioè che precedono in graduatoria la ricorrente) la notifica individuale e per tutti gli altri la pubblicazione del ricorso sulla piattaforma tecnologica regionale, adottando in sostanza un sistema misto anche se in questo caso condivisibile.
L’integrazione del contraddittorio è stata disposta perché alcuni dei motivi di ricorso, se accolti, sono suscettibili – secondo il TAR – di “travolgere l’intera graduatoria”, e in particolare quello “sull’incompetenza della giunta regionale ad approvare la graduatoria” e quello “sulla predisposizione dei criteri di valutazione successivamente alla conoscibilità delle domande presentate”.
Per la verità, non convince appieno nessuna delle due notazioni, ma tant’è: il concorso ligure è stato nel concreto sospeso, dato che verosimilmente la Regione non darà corso ulteriore alla procedura (pur essendo state perfezionate – ci pare – tutte le 85 assegnazioni, tante cioè quante sono le sedi ancora a concorso) se non all’avvenuta definizione del ricorso, e dunque segna in pratica il passo anche il concorso straordinario sinora rivelatosi il più sollecito…
Almeno in questa ordinanza ligure, invece, non c’è nessun cenno alla meritocraticità o meno del meccanismo delle assegnazioni (contestato infatti anch’esso dalla ricorrente, ma non affatto esaminato dal Tar), un tema sul quale ci siamo in ogni caso soffermati ripetutamente, e da ultimo nella Sediva News del 28/05/2015, cui dobbiamo pertanto richiamarci.
Abbiamo d’altra parte anche già ricordato che l’art. 2 della l. 389/99 è stato a suo tempo oggetto di un’ampia analisi – anche sotto il profilo della costituzionalità di questo meccanismo – da altri giudici amministrativi, che hanno però considerato tale scelta legislativa pienamente rispondente al principio di buon andamento dell’azione amministrativa perché ispirata alle esigenze di assicurare l’attuazione della procedura di assegnazione delle sedi con modalità di tempismo e di celerità.
Certo, non possiamo escludere del tutto che qualche Tar possa pensarla oggi diversamente, convincendosi di dover devolvere la questione alla Corte Costituzionale, che magari potrebbe anche accogliere (ma non ci sembra probabile) eventuali eccezioni di incostituzionalità della norma, la quale però – per come è formulata – non sembra al momento autorizzare, ripetiamo, interpretazioni diverse da quella che conduce a interpelli contemporanei dei primi (85 nel caso ligure) graduati e ad assegnazioni delle sedi in un’unica soluzione (con tutte le conseguenze, anche “antimeritocratiche”, che ormai sappiamo bene), e men che meno un ritorno… all’antica consentendo ai primi interpellati, che non abbiano risposto all’interpello o rifiutato la sede loro assegnata in prima battuta, di rientrare in gioco in caso di “liberazione” di sedi indicate prioritariamente nel rispettivo ordine delle preferenze.
Una volta tanto persino il plenipotenziario toscano, come rileviamo da un sito del settore, la pensa allo stesso modo, al punto da aver preannunciato un intervento della sua Regione ad adiuvandum di quella ligure (?) nel caso in cui il Tar genovese accogliesse nel merito il ricorso appunto per le censure dedotte al meccanismo concorsuale delineato nella l. 389/99 e fatto proprio da tutti i bandi.
Articolo redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl