Anche prescindendo dalla possibilità concreta di conseguire una farmacia in uno dei concorsi straordinari in cui ho partecipato con altri colleghi, che tipo di società Lei consiglia di costituire tra i vincitori o anche semplicemente per acquistare una farmacia?

Dunque, le società di persone possono essere formate come snc (società in nome collettivo) o sas (società in accomandita semplice) e la differenza tra le due forme è di massimo rilievo.

In sintesi, perché non può essere questa la sede per un… trattato di diritto commerciale, nella snc tutti i soci sono imprenditori, tutti i soci (congiuntamente o disgiuntamente tra loro) amministrano e tutti i soci sono legali rappresentanti della società, anche se l’atto costitutivo/statuto  può prevedere che l’amministrazione e/o la rappresentanza spetti soltanto ad uno o a più soci e non a tutti.

Senonché, anche il socio che – per scelta o per altro, ma sempre con il consenso degli altri soci – non partecipi, per statuto evidentemente, all’amministrazione della società, risponde nondimeno delle obbligazioni sociali illimitatamente con tutti i suoi beni, solidalmente con gli altri soci e con la società, e sussidiariamente rispetto alla capienza del patrimonio sociale, nel senso che il creditore deve prima agire nei confronti della società come tale e, nella misura in cui il suo credito resti insoddisfatto, agire verso i soci, scegliendo liberamente chi di loro aggredire.

La snc, dunque, è una società, per così dire vera, perché configura un’autentica gestione comune di un’impresa, perciò esercitata in tal caso collettivamente.

Invece nella sas le cose stanno ben diversamente: rispondono infatti delle obbligazioni sociali, secondo quanto appena chiarito, soltanto i soci accomandatari perché soltanto i soci accomandatari amministrano e rappresentano la società, congiuntamente o disgiuntamente, mentre i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al loro apporto e proprio per questo non possono compiere atti di gestione, né di amministrazione, né di rappresentanza.

Ma, come abbiamo scritto altre volte, i concorrenti che risultino vincitori di una sede in forma associata possono tranquillamente optare per l’una o per l’altra forma, salvo il rispetto della “paritarietà” della loro partecipazione sociale, essendo imposto dall’art. 11 del dl. CresciItalia che costoro partecipino in pari misura al capitale sociale.

Non per questo, tuttavia, può ritenersi preclusa la costituzione di una sas (anche se qualcuno può forse pensarla diversamente), perché la “paritarietà” – stando almeno all’art. 11 – non attiene anche alla gestione o all’amministrazione.

In generale, però, la scelta per l’una o l’altra forma sociale – anche quando s’intenda formare una società in vista dell’acquisizione negoziale di una farmacia, e quindi anche prescindendo dai concorsi – può dipendere anche dalle scelte lavorative dei soci, e pertanto, se ad esempio le prestazioni, professionali e non, saranno svolte nella farmacia sociale da tutti i soci, sarà forse preferibile, per quel che si è osservato sul piano delle responsabilità, la forma della snc; diversamente, si potrà forse propendere per la sas.

Questo peraltro, come accennato, solo in massima sintesi, perché i profili da approfondire sono parecchi e l’atto costitutivo/statuto  dovrà essere tutt’altro che un testo ciclostilato, ma studiato dagli interessati nei minimi particolari, dato che ogni sua disposizione dovrà tendenzialmente corrispondere ad una precisa opzione del socio, giuridica ma anche di vita.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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