Avendo vinto una sede insieme a due colleghi, quale documentazione dobbiamo presentare e con quale tempistica? In particolare, le dimissioni dal posto di lavoro (pubblico o privato: il mio collega è attualmente collaboratore in una farmacia) entro quanto tempo devono essere presentate? Quale organo è deputato effettivamente a controllare che tutti i soci abbiano lasciato il precedente lavoro?

Leggendo il quesito presumiamo che Lei, unitamente ai colleghi con cui ha partecipato vittoriosamente al concorso in forma associata, abbia ottenuto una buona posizione in una o più delle tre graduatorie ad oggi definitivamente approvate (Liguria, Toscana e Lazio, essendo quella pugliese ancora misteriosamente “provvisoria”, ma sono in arrivo anche la graduatoria abruzzese e qualche altra ancora).

A questo punto, la Regione interpellerà tutti i candidati risultati vincitori (ad es. i primi 100, se 100 sono le sedi a concorso), i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l’interpello devono indicare il numero di sedi che abbiamo ricordato più volte.

La Regione provvederà quindi “ad assegnare la prima sede indicata dal vincitore in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro 15 giorni dall’assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata” (così l’art. 11, comma 6 della L. 27/2012, una disposizione sostanzialmente riprodotta in tutti i bandi).

Una volta accettata la sede e successivamente indicato il locale ove verrà esercitata l’attività di farmacia, e adempiute le altre formalità, non resta che attendere il rilascio del provvedimento di titolarità che verrà emesso da parte dell’organo competente (che in Toscana e nel Lazio, ad esempio, è il comune) e a quel momento dovrà naturalmente essere già stata formata tra voi la società di persone a nome e favore della quale sarà rilasciato il provvedimento di autorizzazione all’esercizio della farmacia.

Sarà dunque il caso che subito dopo l’assegnazione voi iniziate ad esaminare il testo – confrontandovi sui vari profili, anche molto delicati, che ne caratterizzano il contenuto – dell’atto costitutivo/statuto della società di persone che intendete formare.

Tra la documentazione necessaria per il rilascio del provvedimento, infatti, c’è anche quest’atto e il numero d’iscrizione della società al Registro delle Imprese che sarà attribuito dalla competente CCIAA subito dopo che il notaio avrà trasmesso a quest’ultima – come è tenuto a fare – il rogito di costituzione.

È chiaro però, eccoci al punto, che al momento della formazione della società dovrà essere stata rimossa qualsiasi situazione di incompatibilità eventualmente sussistente con riguardo a uno o più di voi, proprio come quella di un rapporto di lavoro dipendente (pubblico o privato che sia), tenendo conto che, laddove tale rapporto – come riferisce il quesito – intercorra con una farmacia, il periodo di preavviso si riduce da 90 a 30 gg.

Nel caso in cui le dimissioni intervengano tardivamente rispetto al periodo di preavviso prescritto, e l’interessato sia quindi costretto a lasciare il posto di lavoro prima della sua scadenza, il datore di lavoro avrà titolo per trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione del periodo non lavorato.

Si tratta perciò di monitorare la procedura di assegnazione e di rilascio della titolarità, calcolando almeno approssimativamente i tempi utili ad effettuare tutte le operazioni descritte.

Questo articolo sul concorso straordinario farmacie è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl 

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